it.motor1.com

4 January 2013

Autovelox: ennesima circolare per Comuni sordi. Bisognerebbe multarli

La vergogna delle multe italiane

C’è una legge. Ci sono 12 circolari sull’uso degli autovelox. C’è la madre di tutte le circolari, che è la direttiva Maroni. Ma non basta: quando si tratta di succhiare soldi a tradimento, i Comuni s’isterizzano e non ci sentono. Allora tocca di nuovo al ministero ricordare a questi vampiri che i soldi delle multe servono al 50% per migliorare la sicurezza stradale. È sufficiente? No, perché tanto per i Comuni che sgarrano non sono previste multe. E finché gli Enti locali non verranno bastonati di sanzioni, continueranno a vampirizzare impuniti gli automobilisti.

Comunque, con protocollo numero 0017909, del 24 dicembre 2012, con oggetto il riparto dei proventi per violazioni al Codice della strada, il ministero dell’Interno ricorda:

1)  Le norme sulla circolazione stradale che disciplinano i criteri di riparto dei proventi in oggetto – e individuano specifiche modalità di destinazione degli stessi – sono alla costante attenzione dei soggetti istituzionali chiamati a concorrere alla realizzazione delle finalità previste dal legislatore. In via di principio, la suddivisione degli introiti in questione tra le varie amministrazioni ed Enti pubblici è disciplinata dall’art. 208 del Codice della strada.

2) Per quanto concerne gli Enti locali, assume particolare rilievo l’articolo 142 del Codice, relativamente al quale sono intervenuti dapprima l’articolo 25 della Legge 120/2010 con l’aggiunta del comma 12-quater e successivamente l’articolo 4-ter del d.l. 16/2012, convertito dalla legge 44 del 2012. Questo dispone che ciascun Ente locale è tenuto, “entro il 31 maggio di ogni anno”, a trasmettere “in via informatica” al ministero delle Infrastrutture e Trasporti e a questo ministero una relazione in cui sono indicati l’ammontare complessivo dei proventi spettanti all’Ente stesso ai sensi del comma 1 dell’art. 208 (accertamento delle violazioni da parte di funzionari ed agenti dell’ente locale) e del comma 12-bis dell’art. 142 (proventi per violazioni dei limiti di velocità accertati attraverso l’impiego di determinati congegni di rilevamento, spettanti nella misura del 50% all’ente proprietario della strada e dell’altro 50% all’ente da cui dipende l’organo accertatore).

3) Finalità della relazione è dare atto, a consuntivo di ciascun anno, sia dell’ammontare complessivo sia delle modalità di impiego dei proventi annualmente incassati dai singoli enti, secondo quanto previsto dal comma 12-ter dell’art. 142 – interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, potenziamento delle attività di controllo.

4) La mancata trasmissione della relazione o l’utilizzo dei proventi in maniera difforme dalle disposizioni di legge comporta la decurtazione degli stessi nella misura del 90% e, in aggiunta, tali inadempimenti rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Ma il punto 4) è teoria pura. Chi controlla i Comuni? Nessuno. Loro vincono sempre e squartano i portafogli degli automobilisti.

di Ezio Notte @ 22:50


No Comments

È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il feed RSS 2.0.


QUI Nessun Commento

Per ora ancora nessun commento.

RSS feed dei Commenti su questo post.



Ci scusiamo, i commenti sono al momento chiusi.