26 February 2014
Rc auto, scatola nera: quel paio di cosucce che nessuno ti dice
Sui quotidiani online, va di moda in queste ore la sbrodolata dell’Ania sulla scatola nera. La strapotente Confindustria delle Assicurazioni racconta che l’Italia è leader in fatto di scatola nera e che tutti dobbiamo piangere per la scomparsa dell’articolo 8 del decreto Destinazione Italia, il quale rilanciava fortemente la black box succitata. Già, peccato che i quotidiani online abbiamo dimenticato un paio di cosucce, nel loro frenetico copiaincolla di tutto quanto viene dato loro in pasto da importanti uffici stampa.
1) Il disegno legge Rca che riprende il defunto articolo 8 dice: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo”; la previsione solleva serie perplessità.
Con essa, infatti, si intende introdurre una prova legale civile (piena prova delle risultanze del dispositivo – c.d. scatola nera – in relazione ai fatti cui esse si riferiscono), il cui superamento è possibile solo attraverso la prova, a carico della parte contro la quale tali risultanze sono prodotte, che dimostri “il mancato funzionamento del dispositivo”; la “prova contraria” appare, in realtà, di impossibile realizzazione, dal momento che la parte interessata dovrebbe provare “il mancato funzionamento” della scatola nera che, se collocata su veicolo della controparte, non è nella sua disponibilità.
2) Né – anche se nel corso del processo dovessero emergere elementi di dubbio sull’attendibilità dei dati dell’apparato – si potrebbe chiedere al giudice di procedere ad una consulenza tecnica d’ufficio, poiché a fonte dell’assenza di prova circa il mancato funzionamento, si perfezionerebbe la prova legale e non vi sarebbe spazio per l’attivazione dei poteri istruttori del giudicante.
3) L’acquisizione e la valutazione della prova vengono demandate, sconvolgendo ogni regola relativa agli oneri che incombono sulle parti, a uno strumento tecnico, le cui caratteristiche debbono ancora essere definite, il cui responso avrebbe valenza “oracolare”, senza che sul punto possa svolgersi qualsivoglia controllo, aggravando inoltre ogni processo civile dell’onere di costose consulenze tecniche. La norma inoltre denota una sostanziale non conoscenza dei meccanismi processuali e dal punto di vista sostanziale oltre ad essere inutile rischia di essere controproducente.
4) Il danneggiato che agisce in giudizio è sempre e comunque tenuto a fornire la prova delle proprie allegazioni e i risultati della scatola nera ove contrastanti con le allegazioni di chi agisce in giudizio, non fanno altro che rafforzare gli oneri probatori che già gravavano sulla parte.
5) Nel caso di eventi fraudolenti, verificatisi con modalità rese artatamente compatibili con le risultanze dello strumento tecnico, attribuendo a tali esiti “piena prova” si impedirebbe all’assicuratore ogni difesa. La norma, per com’è scritta, è poi gravemente ingiusta poiché fa ricadere le conseguenze dei “risultati” del dispositivo tecnico anche sul soggetto danneggiato che di fatto è la controparte del proprietario veicolo che monta l’apparato, controparte che non ne ha la materiale disponibilità, che non può accedere ai dati del dispositivo e non può evidentemente confutarne la interpretazione. In questo caso dunque la norma è contraria all’art. 111 della Costituzione, che prevede la parità delle parti all’interno del giusto processo.
6) Senza scatola nera, hai il risarcimento al 100% perché ci si basa sulle tue dichiarazioni, su quelle dei testimoni, e sui rilievi della Polizia. Con la scatola nera, comanda lei: può esserci un’applicazione di concorsualità di responsabilità. Sei in parte colpevole del botto, perché andando più piano potevi evitare l’incidente.
A parte queste cosucce da niente, per il resto la scatola nera è una gran cosa…
di Ezio Notte @ 00:00
No Comments
Categorie: Assicurazioni, Rc auto
Tag: scatola nera
È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il feed RSS 2.0.
QUI Nessun Commento
Per ora ancora nessun commento.
RSS feed dei Commenti su questo post.
Ci scusiamo, i commenti sono al momento chiusi.