25 October 2009
Eventi atmosferici: occhio al contratto
In un post del 6 ottobre, vi abbiamo suggerito la polizza Eventi naturali: vi protegge se l’auto viene danneggiata, per esempio, dalla grandine. E vi avevamo messi in guardia dalla franchigia: l’importo a vostro carico in caso di atto atmosferico che danneggia la macchina.
Ma c’è un secondo aspetto che adesso ci sentiamo di evidenziare, anche perché la natura, anche in queste ore, si è fatta sentire: vedi qui. In seguito a diverse mail che abbiamo ricevuto da voi lettori, si verificano spiacevoli equivoci fra assicurati e Compagnie. La contesa verte attorno all’eventuale diritto al rimborso.
Infatti, nel contratto della polizza Eventi naturali c’è un preciso elenco di atti atmosferici coperti dalla Compagnia: grandine, alluvioni, trombe d’aria, smottamenti, frane e quant’altro. Ogni Assicurazione è libera di regolarsi come crede e di inserire nella “lista” uno, cinque o 10 eventi che implicano il rimborso. Se la vostra auto viene danneggiata da un atto atmosferico incluso nell’elenco, allora avete diritto al risarcimento; invece, se non è ricompreso, non potete avanzare pretese.
Inutile discutere con l’assicuratore. Il semplice fatto di avere una polizza Eventi naturali non vi tutela contro qualsiasi sciagura: per esempio, molto spesso il terremoto non è incluso. E talvolta le Compagnie possono distinguere: il veicolo è stato danneggiato direttamente da un’alluvione (inclusa nel contratto) o piuttosto da una frana (magari esclusa)? Se l’Assicurazione riesce a dimostrare che la causa è la frana, niente rimborso.
È la legge. Che non ammette ignoranza. Meglio saperlo prima per evitare fastidiosissime delusioni e discussioni. A voi è mai successo?
foto flickr.com/photos/striatic
di Ezio Notte @ 12:54
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