4 February 2010
Fermo tecnico: l’opinione dell’agente Pisano
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Una sentenza della Cassazione (la 12908 del 27 gennaio 2010) stabilisce che proprietario della macchina ha diritto a vedersi anticipare tutte le spese necessarie per riparare il veicolo: dev’essere risarcito del fermo tecnico (il tempo in cui la vettura è dovuta rimanere ferma). “Con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato”.
Ma perché la Cassazione ha deciso così? “L’autoveicolo è, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo”.
Ne abbiamo parlato con Roberto Pisano, agente di assicurazioni plurimandatario, nonché presidente provinciale di Cagliari dello Sna (Sindacato nazionale agenti di Assicurazione).
Agente Pisano, che pensa di questa sentenza della Cassazione?
“In linea di principio la trovo una cosa giusta: il risarcimento in via equitativa tiene conto delle spese fisse e insopprimibili, come spiegato nel testo, che ‘corrono’ anche se il veicolo non è utilizzato e quindi costituiscono un danno. Altra cosa, a mio avviso, è il danno da mancato utilizzo, che deve essere provato dal danneggiato e che può variare a seconda dello specifico utilizzo che del veicolo viene fatto. La sentenza conferma la propensione del sistema giudiziario a sostenere le ragioni dell’utenza. C’è un però”.
Cioè?
“Se il principio dovesse trovare una diffusa applicazione non potrà non avere rilevanza sulle tariffe, costituendo di fatto un ulteriore aumento del costo dei sinistri per le Compagnie”.
di Ezio Notte @ 00:25
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Categorie: Assicurazioni, Cassazione, Rc auto
Tag: pisano
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Concordo pienamente: da rilevare che il danno da mancato utilizzo trova soddisfazine dove concorrano effettive perdite in capo al danneggiato; il fatto che un dipendente non possa utilizzare la vettura per raggiungere il posto di lavoro non rileva in quanto vi sono mezzi alternativi dai costi simili. Diverso è un professionista (es: padroncino) costretto ad affittare un veicolo per percorrere diverse centinaia di km per continuare la sua attività. In via definitiva direi che il mancato utilizzo del veicolo genera un danno nel momento in cui esso diviene indispensabile alle attività principali del danneggiato, e quando esso sia purmente un mezzo alternativo a quello pubblico.
Comment by Renzo Fain Binda — 4 February 2010 @ 09:27