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15 February 2010

Multe e ricorsi: intervista al Giudice Amoroso

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Multa ingiusta? Trasformati in Sherlock Holmes!

Due chiacchiere con Renato Amoroso, coordinatore dell’Ufficio del Giudice di pace in Monza, in tema di prove dell’infrazione e ricorsi.

Giudice Amoroso, la Corte costituzionale è intervenuta sul tema delle “prove” dell’infrazione con le sentenze n. 534 del 1990 e n. 507 del 1995: ce le spiega?
“Osserva la Corte che occorre delineare una speculare equivalenza fra: la prova documentale della illegittimità dell’atto (che in forza della sentenza 534/1990 impedisce di convalidare l’atto anche in assenza del ricorrente); l’insussistenza della prova della legittimità dell’atto, a causa del mancato assolvimento dell’onere di invio della documentazione (che in forza della sentenza 534/1990 impedisce di convalidare l’atto anche in assenza del ricorrente). Quanto ora esposto va collegato con il principio, già affermato da Cassazione civile sentenza n. 8037/2002, che tutto quanto è ritualmente acquisito al fascicolo dell’opposizione deve essere esaminato dal Giudice e può essere posto a fondamento della sua decisione. Con la sentenza del 1990 n. 534 la Corte aveva deciso che non era costituzionalmente corretto convalidare il provvedimento, in assenza del ricorrente, ove la illegittimità dell’atto risultasse comunque da elementi acquisiti. Con la sentenza del 1995 n. 507, la Corte ha applicato il medesimo principio di fondo al rapporto con la Pubblica amministrazione, che ha l’onere di fornire la prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria e ha altresì l’obbligo di inviare la documentazione al Giudice dell’opposizione”.

E in mancanza di adempimento a detto onere?
“In assenza della Pubblica amministrazione sia per il mancato intervento di funzionario in udienza sia per il mancato inoltro della documentazione, il Giudice deve valutare se, dall’esame degli atti acquisiti al procedimento, la pretesa sanzionatoria risulta sufficientemente provata o meno. La linea interpretativa appare corretta in quanto riferita al diritto di difesa e al principio dell’onere della prova. Fermo restando il potere del Giudice, in detta materia, di intervenire officiosamente e disporre tutti i mezzi istruttori ritenuti utili, la Pubblica amministrazione mantiene il suo onere di fornire ogni dato sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa; in caso di inadempimento a detto onere il Giudice, anche in assenza del ricorrente, potrà giudicare non provata la legittimità della pretesa. Per analoghi motivi, ove la pretesa dovesse risultare comunque fondata, pur in assenza della documentazione inviata dalla Pubblica amministrazione, non vi sono ragioni per non procedere alla convalida. In tal caso la evidenza della legittimità non trova nell’assenza della Pubblica amministrazione un valido motivo di diritto per l’annullamento della pretesa”.

Ma che onere ha l’opponente?
“Deve fornire ogni elemento utile a dimostrare la illegittimità della pretesa, o perlomeno l’incertezza sul suo fondamento (il giudizio di opposizione, infatti, ha a oggetto l’accertamento negativo del fondamento della pretesa sanzionatoria). Sulla Pubblica amministrazione incombe l’onere di provare la legittimità della pretesa sanzionatoria; l’incertezza sulla prova giova al ricorrente, ancorché assente. L’assenza delle parti, o la mancanza della documentazione, non esonera il Giudice dall’esame della fattispecie attraverso i soli elementi di giudizio acquisiti al procedimento (in genere l’originale del verbale o dell’ordinanza ingiunzione o della cartella esattoriale). In prima udienza e in assenza delle parti il Giudice potrà annullare o confermare la pretesa in forza della verifica dell’adempimento all’onere della prova e al convincimento raggiunto a seguito dell’esame condotto, con il solo obbligo della puntuale motivazione”.

E il caso Ecopass-Milano, con una marea di ricorsi accolti, cosa ci ha insegnato?
“I Comuni in genere inviano la documentazione delle violazione e prendono posizione sul ricorso; spesso non viene nessuno in udienza a causa della carenza di personale amministrativo. Il Comune di Milano sistematicamente non invia documenti e non manda nessuno in udienza, tranne che per casi particolari; per tutte le controversie sull’Ecopass per oltre due anni il Comune di Milano non ha mandato nulla e i Giudici hanno dovuto annullare le multe. Si è poi scoperto che la delibera istitutiva dell’Ecopass nella sua prima versione era illegittima”.

foto flickr.com/photos/dynamosquito

di Ezio Notte @ 23:02


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