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18 January 2011

L’avvocato Massimo Perrini: “Indennizzo diretto? È grave che l’Isvap non si adegui alle indicazioni della Corte costituzionale”

Indennizzo diretto: materia che scotta

Una chiacchierata gustosa con l’avvocato Massimo Perrini sull’indennizzo diretto. Prima un’introduzione sul personaggio (un tipo interessante quanto coraggioso), e poi si va al dunque.

Massimo Perrini. Chi sei, perché ti occupi di Rca?
“Sono avvocato ed esercito a Torino da quasi vent’anni. Da quando, gennaio 2006 e febbraio 2007, è entrato in vigore il Codice delle assicurazioni, il ruolo degli avvocati si è notevolmente rivalutato. Un acuto osservatore della materia ha rilevato che, se una volta la Rc auto era trattata da avvocati cosiddetti ‘parafangai’, con il nuovo Codice delle assicurazioni la materia è divenuta molto complessa e connotata da un alto tasso di tecnicismo, e il ruolo dell’avvocato è divenuto fondamentale per la tutela del danneggiato”.

E perché?
“È doveroso ricordare che è grazie al lavoro degli avvocati e alla sensibilità dei magistrati che tutte le presunte novità del Codice delle assicurazioni in tema di Rc auto sono state ridimensionate dalle pronunce di Tribunali e dei Giudici di pace, con sentenze peraltro quasi tutte partite da Torino. Basti pensare alle prime sentenze sulla facoltatività del risarcimento diretto, poi ribadita dalla Corte costituzionale nel giugno 2009; alle sentenze che hanno ribadito anche in ambito di risarcimento diretto il generale obbligo della refusione delle spese stragiudiziali. Sempre al Foro e alla Magistratura di Torino, sono dovute le prime sentenze sulla inammissibilità dell’intervento volontario della Compagnia del danneggiato nelle cause contro il civile responsabile. A Torino poi è stata sollevata davanti alla Corte costituzionale, che a breve dovrà pronunciarsi nel merito, la questione di legittimità relativa all’articolo 139 del Codice delle assicurazioni, norma sospetta di incostituzionalità perché quantifica l’ammontare dei risarcimenti per le lesioni da incidente stradale in misura ridotta rispetto a quanto invece viene normalmente corrisposto per una medesima lesione causata però da eventi diversi dalla circolazione stradale”.

A proposito di indennizzo diretto. Ma è facoltativo o no? L’Isvap (vigila sulle Assicurazioni) è ambigua in merito.
“Chiariamoci. E purtroppo sul punto occorre essere tecnici. La facoltatività è un falso problema. In termini giuridici si deve parlare di ‘azione diretta’, vale a dire del diritto del danneggiato di agire – quindi di far causa – direttamente contro la compagnia del responsabile del sinistro. Si tratta di un diritto introdotto nella Rc auto fin dal 1969 per le stesse ragioni di protezione del danneggiato che hanno suggerito al legislatore di introdurre l’obbligo di tale copertura assicurativa. Ora, chi sostiene la ‘obbligatorietà’ del risarcimento diretto sostiene, in sostanza, che al danneggiato sarebbe stato tolto, in via generale, il diritto di agire in giudizio direttamente contro l’assicuratore del civile responsabile. Si tratta di un diritto, peraltro previsto all’articolo 144 del Codice delle assicurazioni e richiamato anche dalle direttive comunitarie in tema di Rc auto, che costituisce, un livello minimo di garanzia per i danneggiati”.

Ma ci sono anche ricostruzioni del quadro normativo fornite degli assicuratori…
“Sì. Le interessate ricostruzioni del quadro normativo fornite degli assicuratori da subito hanno propugnato la tesi secondo la quale il danneggiato avrebbe perso quel generale diritto di azione diretta. È solo questa la ragione per cui l’azione contro la propria Compagnia sarebbe diventata l’unica possibile e quindi il risarcimento diretto sarebbe di fatto divenuto l’unico possibile e quindi obbligatorio”.

Come stanno le cose?
“Si tratta di ragioni poi risultate infondate dal momento che, già prima della famosa sentenza 180 del 2009 della Corte costituzionale, i giudici di merito in tutta Italia ritenevano pacifica la possibilità per il danneggiato di agire, alternativamente, nei confronti della propria compagnia oppure nei confronti di quella del civile responsabile”.

Torniamo all’Isvap.
“Così chiarita la questione, è evidente che l’Isvap sul punto non fa altro che ripetere le tesi propugnate dall’Ania (Assicurazioni), la quale a sua volta sostiene una curiosa teoria. Vale a dire che il danneggiato ha certo il diritto di farsi risarcire dall’assicuratore del civile responsabile, come appunto stabilito dalla Corte costituzionale, ma questo diritto può valere solo se azionato, cioè fatto valere, in causa e non in sede stragiudiziale. Insomma secondo gli assicuratori e il loro organo di vigilanza, la Corte avrebbe delineato con la sentenza 180 del 2009 un atipicissimo diritto di ottenere il risarcimento, diritto che esisterebbe solo e in quanto azionato davanti a un giudice. Insomma: pago ma solo se mi fai causa”.

Però l’Ania conosce bene il diritto…
“Certo. Il problema è che per mettere in piedi la complessa macchina del risarcimento diretto sono stati spesi molti soldi e ovviamente le imprese di assicurazione prima di riconoscere che il ‘giocattolo’ è da buttare, come qualsiasi imprenditore assennato, cercano legittimamente di salvaguardare i propri investimenti”.

Quindi, che succede nei fatti?
“Con la pretestuosa interpretazione della normativa prima vista, non viene dato riscontro alle richieste risarcitorie stragiudiziali rivolte dai danneggiati agli assicuratori dei civili responsabili costringendo il danneggiato, se vuole essere pagato o a ‘tornare’ dalla propria Compagnia o a citare in giudizio la compagnia del civile responsabile. Per quest’ultima ipotesi, gli assicuratori hanno poi messo in piedi un complesso sistema di ‘interventi’ in causa che, in sostanza, si concretizzano in atteggiamenti ostruzionistici contro le ragioni del danneggiato, ancor più surreali perché posti in essere contro il danneggiato a opera dalla stessa Compagnia che lo assicura e alla quale questi paga il premio”.

Sì, tuttavia l’Isvap…
“Se le Imprese agiscono con il legittimo scopo di perseguire i propri interessi imprenditoriali, è invece grave che una Autorità di settore come l’Isvap ritenga, pervicacemente, di non adeguarsi alle indicazioni della Corte costituzionale per di più creando confusione su un punto, quello della ‘facoltatività’, sul quale invece la Corte è stata lapidaria: ‘Pertanto, non è l’obbligatorietà del sistema di risarcimento diretto che impone le condizioni di un mercato concorrenziale, bensì la ricerca, da parte delle Compagnie, della competitività con l’offerta di migliori servizi, e l’incentivo dei clienti non solo ad accettare quella determinata offerta contrattuale, ma a ricorrere al meccanismo, ove ve ne sia bisogno, del risarcimento diretto, come il più conveniente, ferma restando la possibilità di opzione per l’azione di responsabilità tradizionale, e per l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile’”.

foto flickr.com/photos/drb62

di Ezio Notte @ 22:22


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