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27 September 2011

L’assemblea dell’Organismo unitario dell’avvocatura contro il nuovo danno biologico

Speriamo che il Governo ci ripensi

Il regalo del Governo alle Compagnie si chiama danno biologico: nuove tabelle che ridurranno del 50% i rimborsi ai poveracci senza una gamba per via di un incidente. A tale proposito, sentite L’assemblea dell’Organismo unitario dell’avvocatura (Oua).

“Ultra volta nel mese di agosto spunta a sorpresa dal Consiglio dei Ministri un provvedimento, formalmente un D.P.R., che dimezza il risarcimento del danno biologico per gli incidenti stradali nei casi di invalidità permanente compresa tra il 10 e il 100 per cento. La misura deve ora passare al parere consultivo del Consiglio di Stato e poi alla firma del Presidente Napolitano.

“L’Oua contesta fortemente il provvedimento che risulta connotato da esclusivi interessi industriali e si appella al Presidente della Repubblica perché blocchi ( come a Suo tempo fece correttamente il Presidente Cossiga) questo «regalo» alle assicurazioni. Già nel 2001, con la legge 57 venne operata una calmierazione dei risarcimenti per i danni fisici tra l’1 e il 9% subiti in seguito a incidente stradale, riducendo di molto gli importi sino ad allora liquidati dai Giudici. Se allora la giustificazione fu quella di intervenire sulle micro-lesioni (che peraltro sino ad allora erano considerate solo quelle sino al 5%) per ridurre i costi delle polizze assicurativa, oggi questa scusa non regge più! Il provvedimento, caso strano, interviene appena due mesi dopo che una  sentenza della Cassazione aveva stabilito che le tabelle del Tribunale di Milano fossero quelle da ritenersi più congrue per il metodo di calcolo e i valori determinati. Secondo queste tabelle, un ventenne con invalidità permanente del 90 per cento fino ad oggi riceverebbe dai 850 mila a oltre un milione di  euro. Invece, con le tabelle fissate dal governo, incasserà tra i 450 e i 600 mila euro. Circa la metà. Una vera ‘eredità’ in favore delle assicurazioni.

“Deve inoltre segnalarsi come tale provvedimento implementi ulteriormente la forte discriminazione fra le vittime di incidenti stradali e le vittime di altri infortuni alle quali il D.P.R non sarebbe applicabile. Come può essere possibile che a fronte di uno stesso danno si possano ricevere risarcimenti tanto diversi?  In Europa tale discriminazione causale non è consentita. Con il provvedimento in itinere si annullano 40 anni di evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che aveva posto la persona al centro del diritto e non il mero calcolo economico aziendale. Il governo tenta di annullare con un colpo di spugna ( e di mano) tutta la giurisprudenza in materia risarcitoria, sostituendola d’imperio con parametri monetari che contrastano nettamente anche quelli decisi dalla Cassazione.

“Nel provvedimento denota anche un forte e nuovo attacco alla Magistratura, che verrebbe privata totalmente di diritto del suo potere discrezionale nella decisione del quantum risarcitorio. Nel merito inoltre occorre rilevare come l’emanando DPR sia, ovviamente, un atto amministrativo e come tale privo della forza di legge. Se da un lato ciò rende evidentemente la norma non soggetta al controllo di legittimità costituzionale è peraltro evidente, circostanza rilevata anche dai primi commenti ANIA, che tale norma è priva di cogenza dal momento che vi è la possibilità per il magistrato di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo in forza dei noti principi risalenti all’allegato E legge 20.03.1865 n. 2248.

“A prescindere dalla circostanza che la Cassazione ha chiarito come il livello della equità sia costituito dal risarcimento del danno alla persona dalle tabelle milanesi è evidente che le cosiddette tabelle ministeriali, riduttive nei valori pecuniari e di dubbia valenza per quanto riguarda la definizione dei baremes medico legali, sono viziate sotto diversi profili. Nonostante analoghi vizi “riduzionistici” già all’attenzione della Corte Costituzionale, l’articolo 139 Dlgs 209/2005, questo si atto avente forza di legge, indica dei valori monetari per la valutazione pecuniaria del percentile di IP; la tabella redatta in sede ministeriale invece, in ammissibilmente disattende i criteri progressivi di cui all’art. 139 che se applicati analogicamente avrebbero portato a valori pecuniari addirittura superiori alla tabella milanese. L’estensore della tabella (da taluni indicata in un’attuaria in relazioni di parentela con consulenti di compagnia) ha addirittura esplicitato chiaramente la volontà di modificare i criteri attuariali per evitare risarcimenti o troppo bassi o troppo alti. E’ evidente che tale materia non si presta a valutazioni discrezionali da parte di qualsivoglia funzionario amministrativo, ma è di esclusiva competenza del Parlamento. Tale concetto non sembra essere stato recepito da chi ha redatto la bozza di DPR nonostante in materia vi sia un identico precedente costituito dalla mancata promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Cossiga della legge Amabile, bocciata proprio perché rimetteva alla discrezionalità amministrativa la valutazione del danno alla persona, materia di rilievo costituzionale.

“L’Assemblea ascoltata anche la Commissione responsabilità civile, assicurazioni e indennizzo diretto dell’Oua rileva che come i valori pecuniari di cui alla bozza di DPR non siano stati adeguati all’inflazione essendo gli stessi risalenti al 2005 e perciò solo appaiono ulteriormente penalizzanti; inoltre al di fuori di ogni previsione legislativa siano stati individuati valori differenti per uomini e donne. La assoluta irragionevolezza della scelta discrezionale di chi ha redatto, senza alcun confronto con gli operatori del diritto emerge anche dalla assurda circostanza che i valori pecuniari che si intenderebbe adottare, non paiono idonei neanche a ricoprire eventuali rivalse dell’INAIL che eroga per il risarcimento del danno biologico in ipotesi di sinistro che integra l’infortunio in itinere, rendite che se capitalizzate appaiono superiori alle somme previste dalla bozza di DPR. E’ evidente l’illogicità e l’approssimazione con cui è stato redatto il DPR che evidentemente quanto ai valori pecuniari giaceva probabilmente dai tempi della legge 57 del 2001 essendo stato redatto ancor prima che entrasse in vigore la normativa INAIL su ristoro del danno biologico.Che come la normativa in itinere colpisca i cittadini più deboli, e possa altresì in futuro essere utilizzata come base logistica per limitare anche altre tipologie risarcitorie quali quelle della malasanità o degli infortuni sul lavoro.

“Rivolge quindi istanza al Governo affinché ritiri il provvedimento, ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati nonché in aperto contrasto con i principi del giusto ed integrale risarcimento e dell’art. 32 della Costituzione e rivolge nel contempo appello al Presidente della Repubblica affinché non apponga la propria firma al D.P.R.”

di Ezio Notte @ 00:09


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