it.motor1.com

25 March 2012

Rivoluzione Rca

Frustate agli automobilisti

Legge liberalizzazioni: una rivoluzione per la Rca. In particolare, ho beccato questi punti. L’automobilista, obiettivamente, ne esce a pezzi.

a) Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall’Isvap, con regolamento, sentiti il ministero dello Sviluppo economico e il ministero dell’Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali. Tutti controllati: bene…

b) In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione. Chi lamenta solo il dolore è fregato.

c) Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna compagnia di assicurazione deve praticare identiche offerte. Così al Nord si pagherà di più: che bellezza…

d) Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’Isvap a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con questa, di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito dall’articolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Quanti soldi? La multa è troppo alta per gli agenti, troppo bassa per le Compagnie.

di Ezio Notte @ 22:59


No Comments

È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il feed RSS 2.0.


QUI Nessun Commento

Per ora ancora nessun commento.

RSS feed dei Commenti su questo post.



Ci scusiamo, i commenti sono al momento chiusi.