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6 April 2012

Colpo di frusta: vi tratteranno così

Che frustate...

Via Cupsit, di Stefano Mannacio, apprendo che stanno girando per le Assicurazioni circolari di questo tenore:

Gentilissimo dottore,

Le scrivo queste righe per condividere con Lei alcune riflessioni alle modifiche apportate all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, indicandole di seguito le linee guida che vorrà seguire nella valutazione delle lesioni.

Il Decreto (ora Legge) introduce importanti novità alla disciplina del Danno biologico per le lesioni di lieve entità,

La Legge stabilisce al comma 1 del 139: il danno alla persona per le lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione. Al comma 2 precisa che: in ogni caso le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Il provvedimento normativo non esclude la risarcibilità della invalidità temporanea per forme di danno anche lievi: è solo il danno biologico permanente che subisce le più rilevanti variazioni.

Rimane invariata l’assoluta necessità: della corretta quantificazione dell’inabilità temporanea in modo coerente con la consistenza della lesione, frazionata secondo i noti criteri di progressiva riduzione; della verifica di risarcibilità delle spese mediche, rispetto alle quali vi è la necessità da parte del medico fiduciario di un giudizio valutativo di congruenza con la lesione e conseguente congruità economica della spesa richiesta; si tratta di voce di danno altamente soggetta a speculazione e falsificazione.

È di fondamentale importanza che il nostro fiduciario certifichi che le spese mediche da ammettersi a rimborso abbiano le seguenti caratteristiche:

correttamente prescritte per finalità cliniche eseguite da personale qualificato per poterle erogare effettuate in strutture preposte eseguite solo nel periodo di temporanea riconosciuto conformi alle regolarità fiscali

Il Fiduciario, al fine di sostenere una virtuosa applicazione della norma, dovrà completare la perizia con la massima puntualità ed accuratezza rispetto alle seguenti variabili:
descrizione completa delle soggettività lamentate dal danneggiato; precisazione nosografica dell’epicrisi valutativa medicolegale che ne permetta una immediata valutazione di congruenza rispetto al dettato codicistico; elencazione dei rilievi e delle indagini strumentali e la congruenza clinica delle indagini strumentali prodotte; la valutazione conclusiva del medico sarà redatta sulla base dei soli elementi prodotti ed in piena aderenza al dettato codicistico recentemente modificato.

È necessario che ogni perizia riporti in chiusura una chiara diagnosi medico-legale che metta in evidenza come gli esiti soddisfino i requisiti di legge dell’accertamento clinico-strumentale obiettivo.

Con i migliori saluti.

XXX Assicurazioni S.p.A.
Direttore Sinistri

di Ezio Notte @ 23:59


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