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10 May 2012

In difesa dei vostri diritti: il dolore fisico dopo l’incidente

Dolore: la lotta dei rimborsi

Ancora un prezioso approfondimento della Società medico-legale del Triveneto. Ne faccio una ultra sintesi. Parliamo sempre di lesioni lievi, come il colpo di frusta. Occhi puntati sulle righe evidenziate alla fine: non nutritevi delle bufale mediatiche, a uso e consumo delle Assicurazioni.

1) È controversa l’interpretazione del comma 3/ter del citato DL 24.1.2012 che afferma “….che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. Sul punto esiste in primo luogo la perplessità se il danno risarcibile derivi dalla concomitanza dei tre aspetti, o richieda la presenza di uno degli stessi. Secondo il vocabolario Zingarelli per “clinico” si intende un aggettivo che afferma essere una cosa relativa alla clinica. La clinica è la parte della medicina che studia le manifestazioni morbose delle malattie mediante l’osservazione diretta dei singoli pazienti. Clinico sarebbe ciò che è affermabile secondo conoscenze scientifiche ed esperienza medica.

2) Di strumentale s’è già detto. Il termine “obiettivo” per lo Zingarelli è un aggettivo che rappresenta ciò che si “basa su comportamento imparziale, alieno da interessi personali, preconcetti.”. In termini medici “osservazione diretta del malato effettuando la palpazione, l’auscultazione e simili, al fine di accertare le condizioni fisiche”. È chiaro che l’interpretazione letterale circa la necessità di ricorrenza dei tre termini porterebbe a conclusioni simili a quelle indicate per l’art. 3/quater. Per comprendere in dettaglio le problematiche interpretative medico legali del presente emendamento è necessario procedere con alcuni esempi. Un trauma cervicale può esprimersi dal punto di vista obiettivo con una contrattura muscolare che è certamente evidenziabile clinicamente ma non necessita di accertamento strumentale perché, dal punto di vista terapeutico non vi è nessuna utilità a dimostrare, strumentalmente, ciò che clinicamente è lampante.

3) Tenuto conto della valenza probatoria di una adeguata indagine tecnica medico legale, si deve ritenere che eventi traumatici significativi, accertamenti clinicamente in sede autorevole, nell’immediatezza o quasi dell’evento, tali da aver imposto adeguati trattamenti terapeutici, valutati dal medico legale nel contesto di meccanismi traumatici idonei, risulteranno – secondo le usuali esperienze valutative – sufficientemente probanti di lesioni suscettibili di successivo riscontro di postumi biologici permanenti, indipendentemente da individuazione, spesso impossibile, di riscontri strumentali (per fare un ultimo esempio una lieve distorsione articolare delle dita delle mani o del polso o della caviglia, ecc. che si esprimono con manifestazioni cliniche evidenti, ma spesso difficilmente documentabili strumentalmente ovvero non documentate strumentalmente in quanto inutili ai fini terapeutici, può determinare maggiori danni biologici permanenti rispetto ad una semplice lesione fratturativa diafisaria ossea, radiograficamente documentabile).

di Ezio Notte @ 06:59


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