22 August 2012
Multe Area C numero uno e bis: facsimile di ricorso
Che emozione: ora arriva la nuova Area C. In che consiste? Ve lo dico io: una vecchia signora inacidita che si fa un lifting, uscendone ancora più orribile. Quindi, di fronte a questa suocera rincoglionita (non dimentichiamo che il cervellone centrale va in tilt spesso sparando le multe pazze), fate ricorso contro le multe. Mai arrendersi alle acrobazie politiche, su questo blog l’automobilista è vivo, combatte, reagisce. Prego, un facsimile per voi.
Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Milano
Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa
ex art.204 bis c.d.s.
Ricorrente: ROSSI MARIA (C.F. XXXXXXXXXXX) in proprio, nata a Milano il XXXXXX ed ivi residente in Via XXXXXXXX n.XX luogo dove elegge anche domicilio ai fini della presente opposizione, specificando altresì che le relative comunicazioni di cancelleria, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n.22881/2010, potranno essere effettuate al seguente numero di fax: 02/XXXXXXXX;
Parte Resistente: Comune di Milano domiciliato in Milano, Via Friuli n.30;
——————————————-
L’istante sopra generalizzata premette ed espone di avere ricevuto:
– in data 21.7.2012, in qualità di proprietaria della autovettura targata XXXXXXXX e ad opera della Polizia Municipale di Milano, notifica di accertamento di una infrazione compiuta ex art.7/14’ comma c.d.s. il giorno 21.6.12, ore 18,05 in Milano, in Via Menabrea Luigi Federico n.24 (consultate il verbale n.XXXXXXXXXX – all. n.1).
Tale atto di accertamento precisa che il suddetto autoveicolo avrebbe transitato in corsia riservata ai mezzi pubblici con l’ulteriore precisazione che sempre detta infrazione non è stata immediatamente contestata in quanto gli agenti accertatori hanno dichiarato di avvalersi delle facoltà loro concesse dall’art.385 del reg. di att. del c.d.s.;
– in data 22.7.2012, in qualità di proprietaria della autovettura targata XXXXXXXX e ad opera della Polizia Municipale di Milano, notifica di accertamento di una infrazione compiuta ex art.7/14’ comma c.d.s. il giorno 21.6.12, ore 18,05 in Milano, in Via Menabrea Luigi Federico n.24 (consultate il verbale n.YYYYYYYYYYY – all. n.2).
Tale atto di accertamento precisa che il suddetto autoveicolo avrebbe transitato in corsia riservata ai mezzi pubblici con l’ulteriore precisazione che sempre detta infrazione non è stata immediatamente contestata in quanto gli agenti accertatori hanno dichiarato di avvalersi delle facoltà loro concesse dall’art.385 del reg. di att. del c.d.s.;
– in data 23.7.2012, in qualità di proprietaria della autovettura targata XXXXXXXX e ad opera della Polizia Municipale di Milano, notifica di accertamento di una infrazione compiuta ex art.7/14’ comma c.d.s. il giorno 21.6.12, ore 18,05 in Milano, in Via Menabrea Luigi Federico n.24 (consultate il verbale n.ZZZZZZZZZZZ – all. n.3).
Tale atto di accertamento precisa che il suddetto autoveicolo avrebbe transitato in corsia riservata ai mezzi pubblici con l’ulteriore precisazione che sempre detta infrazione non è stata immediatamente contestata in quanto gli agenti accertatori hanno dichiarato di avvalersi delle facoltà loro concesse dall’art.385 del reg. di att. del c.d.s.;
A causa di tali atti di accertamento l’esponente è stata invitata a pagare per ogni sanzione un importo pari ad EURO 90,00 e quindi complessivamente EURO 270,00.
Con il presente ricorso si chiede l’annullamento di detti provvedimenti, palesemente infondati ed ingiusti.
Ciò per i sotto elencati:
MOTIVI
1) Vizi di forma per carenza di motivazione con contestuale vizi di legittimità per manifeste violazioni di legge. Lesioni, in particolare, dei dettami legislativi di cui agli articoli 201 c.d.s., 385 del reg. di att. del c.d.s., 3 della legge n.241/90 nonché 97 della Costituzione.
Parte ricorrente osserva che gli accertatori allo scopo di giustificare le contestazioni differite si sono limitati ad indicare l’art.385 del reg. di attuazione del c.d.s. norma quest’ultima complementare rispetto ai dettami del codice della strada.
Tale vizio di forma lede di fatto tutti gli articoli indicati in premessa al presente motivo di opposizione specificando a tal proposito che gli agenti, sempre ai predetti fini, avrebbero dovuto citare l’art. 17, comma 133 bis L.n.127/97 (art.201, comma 1’ bis lett.G. c.d.s.) per la rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate.
Mancando così gli estremi precisi e dettagliati della differita contestazione, dovrà intendersi leso non solo l’art.201 del c.d.s. (obbligo per gli accertatori di motivare correttamente i motivi di una mancata contestazione immediata) ma anche, per carenza di motivazione, l’art.3 della legge n.241/90.
A ciò si aggiunga non solo l’ulteriore violazione del principio di buona amministrazione ex art.97 della Costituzione alla quale un ente pubblico deve sempre e comunque ispirarsi.
– Si consideri poi che di fatto la Società scrivente non saprebbe quale somma dover corrispondere all’ente comunale considerando, come già accennato, che la sanzione pecuniaria riportata sui verbali appare inferiore da quella indicata sui due bollettini di pagamento, circostanza questa che depone in favore della indeterminatezza delle sanzioni stesse con ovvia ulteriore lesione di tutti i dettami legislativi indicati in premessa al presente motivo di opposizione. .
Ovviamente simili lacune rendono nulli i due verbali notificati, sanzioni comprese.
2) Violazione e falsa applicazione di legge (a prescindere dalla esistenza o meno di una delibera comunale preventivamente autorizzata dal Prefetto ed atta ad accertare i rilievi di infrazioni secondo i parametri di cui all’art.201, comma 1’ bis lett.G) per erroneo utilizzo dei dispositivi di cui all’art.17, comma 133 bis L.n.127/97” e ciò stante la riqualificazione dei tratti stradali interessati come “corsie riservate” e non come “accesso a centro storico”.
A) Parte ricorrente, a prescindere dal fatto che nei casi specifici si è verificata sicuramente una lesione del principio di buona amministrazione ex art.97 della Costituzione e ciò per i motivi di cui si dirà infra, osserva che in ogni caso i rilievi di infrazioni accertati attraverso i dispositivi di cui all’art.17, comma 133 bis L.n.127/97” (disposizione legislativa questa richiamata dal D.P.R. n.250 del 22.6.99) devono essere deliberati da un ente comunale solo previa autorizzazione prefettizia.
Si osservi infatti che le singole diramazioni del Ministero degli Interni nei confronti dei rispettivi enti comunali, come noto, assumono funzioni ispettive oltre che di controllo sull’operato di questi ultimi.
Diversamente la lettera G) dell’art.201 comma 1 bis (che ripetiamo non è stata citata sui due verbali) presenterebbe profili di irragionevolezza oltre a porsi in situazione di evidente lesione con il principio di uguaglianza ex art.3 e con quello di difesa ex art.24 della Costituzione rispetto alle infrazioni non contestate immediatamente in quanto soggette alla lettera F) del medesimo citato articolo; lettera F) che come noto richiama la legge n.168/02 in relazione alle infrazioni ex art.142, 148 e 176 c.d.s. rilevate in automatico e preventivamente autorizzate da un decreto prefettizio.
A conferma di quanto appena indicato si veda il provvedimento del Prefetto di Lodi del 17.7.07 (all. n.4).
Ciò premesso, conformemente alle decisioni emesse dalla Cassazione Civile e rubricate rispettivamente ai n.8515/01, n.7296/96 e n.373/98 (oltre alle rispettive decisioni dei Giudici di Pace di Amantea del 24.6.05 e di Cosenza del 22.6.06) sussistendo così una ipotesi di contestazione su contravvenzioni, dovrà essere il resistente (quindi nel caso di specie gli organi di Polizia Municipale) a dover provare di avere adempiuto a tutti i dettami legislativi posti a loro carico ed appena descritti.
B) Occorre poi specificare che in ogni caso, a seguito delle successive riqualificazioni del territorio milanese (a causa delle note vicende Ecopass) i presenti rilievi in automatico si sono verificati su tratti stradali considerati “corsie riservate”; pertanto una eventuale delibera comunale preventivamente autorizzata dal Prefetto milanese e riguardante i varchi interessati sarebbe in ogni caso da considerarsi nulla qualora la medesima consentisse di poter effettuare rilievi di infrazioni in automatico senza contestazione immediata.
Infatti un aspetto pacifico è che il DPR n.250/1999 (citato sui due verbali adesso opposti) autorizzi i singoli Comuni ad installare ed impiegare strumentazioni simili a quelle oggetto dei presenti rilievi solo ed esclusivamente per evitare gli accessi nei centri storici e nelle zone a traffico limitato mentre per quanto attiene alle corsie riservate appare comunque necessaria in concreto una successiva ed immediata contestazione tanto che l’apparecchiatura medesima deve essere di fatto utilizzabile solo come strumento ad abundantiam rispetto alla presenza di personale umano.
Tra l’altro, proprio la determinazione ministeriale del 19.6.2003 autorizza espressamente solo l’installazione e l’esercizio dell’impianto di rilevazione degli accessi alla Z.T.L. e nei centri storici e non anche alle corsie preferenziali; determinazione ministeriale che è peraltro di data antecedente al D.L. n.151 del 27.6.03 che reca modifiche ed integrazioni al c.d.s.
Alla luce delle suddette considerazioni per quanto ci riguarda direttamente appare quanto mai evidente come l’eventuale ”Rilevazione attraverso i dispositivi previsti dall’art.17 c.133 bis della legge 127/97 (art.201 c.1 bis lett. g C.d.S.)” apparirebbe affetta da un vizio di legittimità con contestuale eccesso di potere.
A maggior conforto di quanto appena sostenuto, e quindi a conferma della illegittimità degli eseguiti rilievi, viene prodotta copia della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Firenze rubricata al n.2689/05 (all. n.5).
3) Richiesta di una verifica atta a stabilire la dimensione, l’altezza da terra e la distanza tra gli strumenti rilevatori di infrazioni ed i cartelli atti a preavvertire la presenza dei rilievi telematici.
Manifesta lesione in ogni caso, da parte della amministrazione comunale, dei principi di buona amministrazione ex art.97 della Costituzione.
– Assenza in ogni caso di coscienza e volontà di commettere alcuna infrazione con conseguente applicazione dell’art.4 della legge n.689/81.
Parte ricorrente chiede comunque che la Polizia Municipale dimostri che la cartellonistica installata nei pressi degli strumenti rilevatori di infrazioni ed atta a preavvertire i rilievi telematici delle violazioni rispettasse i parametri legislativi ed in particolare quanto disposto dagli articoli 77-78-79-80-81-82 – 124-125 reg. att. c.d.s. e dall’art.39 del c.d.s.
A tal fine viene precisato che il Giudice di Pace di Castelfiorentino a mezzo sentenza n.726/08 (all. n.6) ha accolto un ricorso in opposizione dove veniva lamentata la assenza della cartellonistica non conforme e quindi di un elemento costitutivo del provvedimento posto in essere.
La ricorrente tiene a precisare che qualora dovesse emergere in corso di causa l’assenza della dovuta cartellonistica, un simile vizio dovrebbe indurre a far ritenere che in relazione alle contestate violazioni di fatto risultava assente la coscienza e volontà di commettere quest’ultime: ricordate tenore letterale dell’art.3 della legge n.689/81.
A livello putativo infatti, ex ante, sempre in presenza di una cartellonistica non conforme, l’accesso ad un varco elettronico dovrebbe essere considerato una facoltà legittima del conducente di una autovettura, estrinsecazione quest’ultima di un chiaro diritto soggettivo e come tale espressamente tutelato dall’art.4 della suddetta legge n.689/81; non dimentichiamo infatti l’esistenza dell’art.3/2’ comma della legge appena citata che espressamente scrimina un comportamento viziato da errore sul fatto non determinato da colpa dell’agente.
Si ricordi poi che è proprio dal 2 gennaio 2008, in occasione dell’entrata in vigore sul territorio cittadino milanese dell’Ecopass (ndr. Area all’interno della cerchia dei Bastioni riservata ai veicoli ecocompatibili e a quelli inquinanti mediante pagamento di un tiket di accesso) che la contestuale collocazione sul territorio di entrambi i segnali, l’uno a fianco dell’altro, e, in altre circostanza, l’uno sotto l’altro, ha ingenerato in tantissimi conducenti, residenti o non nel Comune di Milano, una confusione interpretativa tale che moltissimi utenti sono incorsi, senza coscienza e volontà, nelle infrazioni amministrative identiche a quelle di cui si discute e ciò per avere circolato appunto nelle corsie riservate ai mezzi pubblici.
Detti segnali, infatti, ed in particolare quello relativo al divieto di circolazione nelle zone a traffico limitato così come quello delle corsie riservate ai mezzi pubblici, consentono tuttavia l’accesso ad alcune categorie di veicoli, quali ad esempio i taxi, quelli delle Forze dell’Ordine e ad altri veicoli “autorizzati” non meglio specificati. Il segnale istitutivo dell’Ecopass, posto a fianco del primo o immediatamente sotto, invece, consente l’accesso solo ai veicoli ecocompatibili e a quelli che, pagando un tiket, sono autorizzati, benché inquinanti.
Proprio in relazione alle corsie riservate ai mezzi pubblici, a causa della abbinata collocazione dei due diversi segnali e delle due diverse autorizzazioni, l’utente viene indotto nel facile e intuitivo errore di valutazione in ordine alla “autorizzazione” cui fanno riferimento i due diversi segnali, secondo la quale, sia perché circolante su veicoli ecocompatibili, sia perché ha pagato il relativo tiket, si sente per questo ricompreso tra quelli “autorizzato” all’eccesso, anche nelle strade riservate ai mezzi pubblici. Così, naturalmente non è, perché nelle zone a traffico limitato e nelle corsie riservate possono entrare solo le autovetture munite di specifica autorizzazione che non è quella derivante dal possesso di autoveicolo ecocompatibile o dal pagamento del tiket.
Orbene è accaduto e tuttora accade che chi conduce veicoli ecocompatibili o esentati dal pagamento del tiket, o perché ha pagato il tiket, si senta per questo “autorizzato”, nonostante l’ordinaria diligenza e prudenza, ad accedere anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, per le quali, invece, non lo è.
A maggior conforto di quanto appena esposto si veda la decisione emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 05/03/2009, Avv. Giuseppe Molinari (all. n.7); ma si veda anche quanto deciso da altri due Giudici di Pace di Milano con rispettive sentenze rubricate ai numeri 17072/2009 e 113698/2011 (all. n.8 e n.9).
4) Vizi di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge oltre che eccesso di potere stante l’adozione di una delibera comunale atta ad istituire la così detta Area C in assenza di un Piano urbano del traffico (Put).
Parte ricorrente osserva che il Comune di Milano ha adottato una delibera per istituire la così detta Area C (sopra descritta), cioè il pedaggio per l’ingresso dei veicoli nel centro, pur in assenza di un Piano urbano del traffico (Put), atto necessario quest’ultimo per deliberare sull’assetto della circolazione.
Non dimentichiamo che secondo l’articolo 7, comma 9 del Codice della strada, tra i poteri dei Comuni sussiste effettivamente la possibilità di subordinare a un pedaggio l’ingresso in zone a traffico limitato, ma tutto ciò solo se rientra nelle condizioni fissate dall’ex ministero dei Lavori pubblici il quale con la circolare 3816 del 21 luglio 1997, ha stabilito tra l’altro la necessità di adottare il Put.
Nel momento in cui la Giunta comunale aveva istituito l’Area C la città di Milano non aveva un Put: infatti quello esistente era scaduto l’anno scorso (l’articolo 36, comma 5 del Codice stabilisce che vada aggiornato ogni due anni).
Del resto una specifica ordinanza del Consiglio di stato, in attesa della specifica pronuncia, ha stabilito in proposito la sospensiva affermando che: «appare carente il presupposto su cui si fonda il potere esercitato con il provvedimento impugnato, con conseguenti prospettabili profili di illegittimità e/o nullità del medesimo, in relazione alle previsioni pianificatorie generali che appaiono da tempo scadute».
D’altra parte, il Piano urbano del Traffico è ritenuto necessario anche per adottare altre misure di regolazione del traffico medesimo, perché esse vanno intese come provvedimenti strutturali, salvo che non siano dettate da esigenze urgenti e imprevedibili: così Tar di Palermo (sentenza n. 842 del 24 giugno 2008) e Trento (sentenza n. 87 del 4 marzo 2002).
5) Violazione e falsa applicazione di legge stante la presenza di ripetuti vizi di inesistenza e/o nullità in fase di notifica, a mezzo posta, delle infrazioni amministrative medesime e ciò in considerazione della manifesta lesione degli articoli 201/3’ comma c.d.s., 148 c.p.c., 3 della legge n.890/82; non utilizzabilità della sanatoria di cui agli articoli 156 e 157 c.p.c.
Parte ricorrente ricorda che l’art.201/3’ c.d.s. impone la notifica di un verbale secondo le modalità previste dal codice di procedura civile ovvero tramite posta secondo le norme sulla notificazione a mezzo del servizio postale medesimo.
Tra le norme richiamate dal suddetto comma dobbiamo necessariamente comprendere sia l’art.148 c.p.c. che l’art.3 della legge 20.11.82 n.890 (notificazioni a mezzo posta) i quali prevedono espressamente che l’Ufficiale Giudiziario o l’organo competente per la notifica, scrivano la relazione di notificazione sull’originale (e sulla copia) dell’atto (cassazione Civile, sez. I, n.9544 del 20.7.2000).
Dato che in tema di notifica un rilievo particolare è attribuito alla “relata”, è costante nella giurisprudenza della Cassazione (così infatti Cassazione Civile, sez.V, sent. 4319 del 25.3.03) il concetto di “inesistenza” di una notifica quando questa esorbiti completamente (ipotesi che ci riguarda direttamente) dallo schema legale degli atti di notificazione ossia degli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge.
Tra i requisiti essenziali rientra infatti la certificazione per iscritto dell’attività compiuta ad opera dell’ufficiale giudiziario (o chi per esso), la consegna di copia conforme dell’atto nonché l’osservanza di formalità idonee a garantire la conoscenza legale dell’atto.
Requisiti di forma sono poi la sottoscrizione autografa della “relata”, stante il rinvio, operato dal c.d.s. (e dalla legge n.689/81), alle norme del c.p.c. e della legge n.890/82 con contestuale non applicabilità della normativa di cui all’art. 3 del D.lvo 39/1993 in tema di atti amministrativi predisposti tramite sistemi informativi automatizzati.
Detta omissione determina la inesistenza della notifica certamente non sanabile dalla tempestiva proposizione del ricorso così come stabilito dalla Cassazione SS.UU. con sentenza n.19854 del 5.10.04; a ciò si aggiunga la non utilizzabilità della sanatoria prevista dagli articoli 156 e 157 c.p.c.
Rapportando le suddette normative sempre ai casi di specie, le “notificazioni” di fatto appaiono “inesistenti” in quanto hanno di fatto esorbitato dai canoni legali con l’ulteriore specificazione che detta insanabilità travolge i provvedimento impugnati con conseguente sopravvenuta decadenza dell’amministrazione comunale dal diritto di richiedere le somme eventualmente dovute per la violazione, a mente, dell’art.201/5’ comma c.d.s.; a conferma della bontà delle suddette argomentazioni si evidenza, tra le tantissime, l’esistenza delle sentenze emesse dal Giudice di Pace di Lucca e rubricate ai n.996/08 e n.423/09, il provvedimento del Prefetto di Lodi del 17.7.07 già richiamato (consultate all. n.4), la sentenza della Cassazione n.1337 del 9.2.98 nonché le sentenze n.15420/10, 25170/08 e 16075/09 decisioni queste ultime tutte emesse da tre diversi Giudice di Pace di Milano (all. n.10, n.11 e n.12).
Viene specificato a tal proposito che le raccomandate contenenti gli originari verbali sono stati gestiti dal centro SIN di Fiumicino (RM) così come meglio evidenziato dal testo dei verbali posto in alto a destra, procedura questa certamente irrituale sotto il profilo giuridico, così come meglio precisato dalle ultime tre sentenze appena citate.
L’opponente intende poi sottolineare che l’art. 3 comma 2 della legge n.890/82 sulle notifiche a mezzo posta, così come modificato dal D.L. 14.3.2005 n.35, statuisce che, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici (ad esempio la notifica tramite posta elettronica certificata), la sottoscrizione è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema informatizzato, del nominativo dell’ufficiale giudiziario stesso.
E’ però altrettanto vero che quanto appena specificato non è avvenuto in relazione ai presenti verbali in quanto è stato utilizzato un sistema di notificazione tramite posta ordinaria e pertanto ne andavano osservate le modalità come previste dalla legge; a maggior sostegno di quanto appena rilevato si osservi attentamente il contenuto letterale della sentenza n.46/2009 emessa dal Giudice di Pace di Cascina in data 19.1.09 (all. n.13).
6) Violazione e falsa applicazione di legge stante la presenza di ripetuti vizi di nullità in fase di gestione dei presenti atti di accertamento in considerazione dell’utilizzo di Società privata ed estranea al Corpo di Polizia Municipale verbalizzante; vizi, quelli appena descritti, che determinano una ulteriore lesione dell’articolo 201/3’ comma c.d.s., dell’art.14 della legge n.689/81 nonché (stante la presenza di un difetto di competenza territoriale) dell’art.12 del c.d.s.
Si osserva inoltre che la Polizia Municipale è solita affidare in appalto ad una o più Società private poste fuori regione la gestione dei rilievi delle infrazioni sia in relazione alla registrazione delle grafiche che alla postalizzazione degli atti amministrativi.
La problematica degli affidamenti da parte di un Corpo di Polizia a Società private è già stata ampiamente affrontata dai giuristi tanto che sussistono numerosissime sentenze in proposito risultate peraltro favorevoli ai soggetti sanzionati; tra le decisioni di legittimità meritano di essere ricordate le pronunce del 21.9.06 (rubricata al n.20440) e quella contraddistinta dal n.10043/2008 mentre tra quelle di merito, la decisione del Giudice di Pace di Perugia n.2198 del 23.11.06, quelle di Pisa del 27.10.06 (n.2659/06), del 21.1.08 al n.268/08, del 23.4.09 al n.1516/09, quella di Livorno al n.1000/09 oltre al già citato provvedimento del Prefetto di Lodi del 17.7.07 (confrontate all. n.4).
Sostanzialmente tali decisioni hanno imposto, a pena di nullità degli atti amministrativi opposti, il pieno rispetto sia dei dettami di cui all’art.201/3’ comma c.d.s. che dell’art.14 della legge n.689/81, disposizioni legislative quest’ultime strettamente correlate alla legge n.890/82 così come al Dlgs 261/99.
In sostanza un Corpo di Polizia, sempre dal tenore letterale delle decisioni di cui sopra, e tale concetto vale in particolar modo per le decisioni n.10043/08 (della Cassazione) n.2659/06 e n.268/08 (entrambe del Giudice di Pace di Pisa) non può concedere a terze Società, a pena di nullità dell’atto amministrativo posto in essere, alcun servizio di notifica sanzioni se preliminarmente l’ente comunale interessato non abbia provveduto ad effettuare uno specifico atto di nomina ad personam di qualche dipendente della Società privata stessa.
Infatti diversamente il servizio di notifica di un atto amministrativo, pur se sotto il profilo formale risulti eseguito tramite le Poste Italiane, lederebbe ugualmente non solo l’art.14 della legge n.689/81 (che impronta a rigore formale l’atto della contestazione differita, indicando tassativamente i soggetti abilitati a provvedere alla notificazione stessa) ma anche i dettami di cui all’art.201/3’ comma c.d.s. oltre che della legge n.890/82 qualora la notifica medesima sia stata in qualche modo gestita da una Società privata (Società privata che risulterà quindi come elemento da tramite tra l’ente verbalizzante e le Poste Italiane).
Qualora pertanto una notificazione, sempre stando al tenore di dette decisioni, risulti eseguita mediante la collaborazione di un dipendente di agenzia privata (questi anche semplicemente recandosi ad un ufficio delle Poste Italiane per conto di un ente comunale verbalizzante) non specificamente nominato “messo”, la notificazione medesima dovrà considerarsi giuridicamente inesistente.
Per quanto ci riguarda direttamente, dai verbali notificati non si evince alcun nominativo incaricato di detto servizio tanto che tale lacuna rappresenta di per sé un evidente vizio di nullità degli atti amministrativi posti in essere oltre che dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
Sempre ad avviso della Società ricorrente in relazione ai presenti verbali è mancata, per quanto attiene al procedimento notificatorio, la fase di trasmissione ex art. 3 legge n.820/82 riservata esclusivamente all’agente notificatore.
In sostanza i verbale opposti non sono mai stati nella disponibilità di alcun agente notificatore, vale a dire di uno di quei soggetti individuati dall’art. 201 c.d.s., in quanto tale fase è stata delegata a terza Società che ha provveduto a stampare il verbale nonché a quegli adempimenti che per legge spettano esclusivamente all’agente notificatore (inserimento della copia nella busta, consegna all’ufficio postale) andandosi così a sostituire alla Polizia Municipale di Milano.
Pertanto le notificazioni sono avvenute in maniera difforme dal procedimento previsto dalla legge in quanto è venuta a mancare la fase di trasmissione di esclusiva competenza dell’agente notificatore totalmente delegata a terzi.
Di conseguenza le notifiche dei verbali opposti saranno da considerarsi inesistenti in conformità dell’orientamento della Corte di Cassazione la quale ritiene che la notificazione sia valida solo se effettuata nelle forme e con le modalità specificatamente previste.
Del resto il Comune di Pizzighettone, in data 9.4.2010, in costanza di un simile ricorso e dinanzi alle stesse eccezioni sollevate sempre su un ricorso, non ha potuto far altro che chiedere al soggetto giudicante la cessazione della materia del contendere avendo infatti provveduto all’annullamento in regime di autotutela del relativo verbale (all. n.14).
Sempre per quanto attiene il tema della cessione delle notifiche a società privata è bene precisare che qualora parte resistente intendesse citare a sostegno delle proprie argomentazioni il TAR della Toscana il quale ha emesso la sentenza n° 3962 del 14/09/06 che sancisce la legittimità dell’affidamento a terzi della notifica “in toto” dei verbali di accertamento di infrazione al C.d.S., parte ricorrente osserva preliminarmente che la stessa sentenza precisa: ”fatti salvi alcuni requisiti minimi indispensabili”.
Infatti sempre secondo la citata sentenza del TAR, è vero che i Comuni in alternativa al servizio postale, possono avvalersi dell’affidamento ad una società privata con facoltà della medesima di impiegare, entro i confini del territorio comunale e dei comuni limitrofi, messi notificatori: il tutto però, previa investitura nelle funzioni pubbliche tipiche della specifica figura professionale, da parte dello stesso Comune.
I requisiti indispensabili sono pertanto quello della territorialità e quello dell’investitura nella funzione da parte dell’Amministrazione Comunale.
Ovviamente sempre per quanto ci riguarda direttamente, lo stesso concetto deve essere applicato anche per altri tipi di enti pubblici.
A maggior sostegno di quanto sin qui indicato, si ricorda anche la decisione del Giudice di Pace di Milano con sentenza n. 7101/08.
La ricorrente chiede comunque che controparte produca copia dei contratti stipulati con le Società private che solitamente collaborano, ai predetti fini, nella gestione dei verbali e ciò anche allo scopo di verificare l’eventuale presenza di clausole nulle quali la previsione di contributi a percentuale.
Né si dimentichi l’esigenza, visionando detti contratti ed eventualmente confrontandoli con le spese riportate nel bilancio comunale per conto della Polizia Municipale verbalizzante, di verificare anche il rispetto della direttiva comunitaria sugli appalti di pubblica fornitura (n.2004/18/CE) la quale prevede una gara di evidenza pubblica qualora vengono superati determinati importi (precisamente EURO 210.000,00).
– La già citata decisione della Cassazione n.10043/08 ha anche sollevato la problematica di un difetto di competenza territoriale, circostanza che peraltro riguarda proprio anche i presenti atti adesso opposti.
Infatti, sempre secondo tale decisione, qualora la gestione di un verbale, sia pur limitatamente ai soli fini della notifica, avvenga sotto lo stretto controllo della Polizia Municipale interessata ma al di fuori dell’ambito di competenza territoriale dell’Ente accertatore, ci troveremmo in presenza comunque di un evidente vizio di legittimità a causa di una chiara incompetenza territoriale per palese lesione dell’art.12 c.d.s. lett. E).
– Per i sopra citati motivi, oltre che per ogni altro che la Società esponente si riserva di enunciare, col presente atto
RICORRE
alla S.V. Ill.ma affinchè, previo assolvimento della procedura di rito e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, si compiaccia:
1) in tesi dichiarare i provvedimenti impugnati inesistenti, ovvero nulli, inefficaci o comunque sorretti da una causa di esclusione della responsabilità ex art.3 e/o 4 della legge n.689/81 e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti della scrivente, revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge;
2) in ipotesi, l’applicazione della sanzione riferita al verbale n.XXXXXXXXXXXX così come del resto previsto dall’art.8 bis/4’ comma della legge n.689/81 considerando infatti che le infrazioni risultano essersi verificate in limiti temporali estremamente ravvicinati tra di loro.
A maggior conforto della richiesta di applicazione di cui all’art.8 bis/4’ comma legge n.689/81 appena citata vengono allegate, oltre alla ordinanza della Corte Costituzionale n.14/2007 (all. n.15) copie delle sentenze emesse da due Giudici di Pace di Pisa e rubricate rispettivamente ai numeri 1857/07 e n.3959/09, la pronuncia del Giudice di Pace di Firenze n.89/2011, la decisione del Giudice di Pace di Livorno n.778/08 nonché le decisioni di Genova con sentenze n.7441/2010 e n. 6542/2010 (all. n.16, 17, 18, 19, 20 e 21).
Qualora il soggetto giudicante non ritenesse opportuno, sempre in ipotesi, applicare i dettami di cui all’art.8 bis/4’ comma legge n.689/81, ancora in via subordinata viene chiesta comunque l’applicazione del contenuto letterale dell’art.198 c.d.s. (sanzione relativa alla prima infrazione sia pure con eventuali aumenti sanzionatori a causa della successiva contestata infrazione e ciò dato che per quanto attiene al minimo edittale applicabile il legislatore ha lasciato la più ampia discrezionalità al soggetto giudicante) e ciò alla stregua di quanto deciso dalla Corte di Cassazione con sentenze n.18389/03, n.4970/05, 29707/08 oltre che da due Giudici di Pace di Bergamo diversi, con relative decisioni n.3741/08 e n.641/2010 oltre che dal Giudice di Pace di Parma con sentenza n.1425/10 (all. n.22, 23 e 24);
3) In ulteriore ipotesi, qualora dovessero essere confermati i provvedimenti amministrativi già adottati, viene chiesta conferma della applicazione delle sanzioni pecuniarie nei loro minimi edittali (con specifica richiesta degli effettivi importi sanzionatori), spese legali compensate.
Con l’ulteriore ed ovvia richiesta in ogni caso, nel frattempo, della provvisoria sospensione dei provvedimenti impugnati ai sensi dell’art.22 ultimo comma legge n.689/81, oltre che di ogni riserva in via istruttoria.
Con ossequio.
Milano, lì 1.8.2012
————————————————
(MARIA ROSSI)
Allegati:
n.1-3): originali accertamenti di infrazione notificati;
n.4): copia Provvedimento Prefetto di Lodi del 17.7.07;
n.5): copia sentenza n.2689/05 Giudice di Pace di Firenze;
n.6): copia sentenza n.726/08 Giudice di Pace di Castelfiorentino;
n.7): copia sentenza 5.3.2009 Giudice di Pace di Milano;
n.8): copia sentenza n.17072/09 Giudice di Pace di Milano;
n.9): copia sentenza n.113698/2011 Giudice di Pace di Milano;
n.10): copia sentenza n.15420/10 Giudice di Pace di Milano;
n.11): copia sentenza n.25170/08 Giudice di Pace di Milano;
n.12): copia sentenza n.16075/09 Giudice di Pace di Milano;
n.13): copia sentenza n.46/2009 Giudice di Pace di Cascina;
n.14): copia provvedimento Comune di Pizzighettone;
n.15): copia ordinanza Corte Costituzionale n.14/2007;
n.16): copia sentenza n.1857/07 Giudice di Pace di Pisa;
n.17): copia sentenza n.3959/09 Giudice di Pace di Pisa;
n.18): copia sentenza n.89/2011 Giudice di Pace di Firenze;
n.19): copia sentenza n.778/08 Giudice di Pace di Livorno;
n.20): copia sentenza n.7441/10 Giudice di Pace di Genova;
n.21): copia sentenza n.6542/10 Giudice di Pace di Genova;
n.22): copia sentenza n.3741/08 Giudice di Pace di Bergamo;
n.23): copia sentenza n.641/2010 Giudice di Pace di Bergamo;
n.24): copia sentenza n.1425/10 Giudice di Pace di Parma.
di Ezio Notte @ 00:22
No Comments
È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il feed RSS 2.0.
QUI Nessun Commento
Per ora ancora nessun commento.
RSS feed dei Commenti su questo post.
Ci scusiamo, i commenti sono al momento chiusi.