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21 September 2012

Scatola nera: a chi giova?

Scatola nera, destino grigio?

Non mi è chiara questa faccenda della black box. Prima il Governo Monti la vuole rendere obbligatoria, poi le Assicurazioni dicono che per via dei costi da loro sopportati la scatola nera farà alzare le Rca; adesso ecco il documento di due ministeri che porta avanti quest’apparecchio.

Domanda. Se la scatola nera diventa obbligatoria, e se nel mercato libero della Rca le Assicurazioni fanno schizzare in alto i premi, a cosa abbiamo assistito: a un gioco al massacro?

In attesa di eventi drammatici, eccovi il documento trovato per voi.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DI CONCERTO CON

Ministero dello sviluppo economico

VISTO l’articolo 132, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

CONSIDERATO che il predetto articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, nel prevedere, tra l’altro, che nelle polizze relative all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli l’assicurato può acconsentire all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, al fine di fruire di riduzioni significative rispetto alle tariffe stabilite dallo stesso articolo, demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, l’individuazione di tali meccanismi elettronici, denominati scatola nera o equivalenti, o di ulteriori dispositivi;

VISTI altresì i commi 1-bis ed 1-ter dell’ articolo 32 del citato decreto legge n. 1 del 2012, come convertito, che prevedono che con diversi provvedimenti siano stabilite le modalità di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati registrati dai predetti meccanismi elettronici, nonché definito lo standard tecnologico hardware e software utile a tali fini;

RITENUTO quindi di procedere alla individuazione dei più volte citati meccanismi elettronici, denominati scatola nera o equivalenti, o degli ulteriori dispositivi, in considerazione delle predette modalità di impiego dei dati che saranno raccolti;

VISTA la direttiva 72/245/CE del Consiglio del 20 giugno 1972 relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore così come modificata dalla direttiva 89/491/CEE della Commissione del 17 luglio 1989, dalla direttiva 95/54/CE della Commissione del 31 ottobre 1995 e dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione del 14 ottobre 2004;

VISTA la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

VISTE le norme ISO 9001:2008 in materia di qualità, nonché le specifiche norme ISO/TS 16949:2009 in ambito di progettazione e sviluppo di prodotti per il settore “automotive”;

VISTA la norma CEI 79-56 in materia di requisiti funzionali e prove per sistemi di tipo “black box”;

VISTA la comunicazione ai sensi della direttiva 98/34/CE che stabilisce una procedura d’informazione in materia di norme e regole tecniche;

DECRETA

Art. 1
(Individuazione dei dispositivi e funzioni minime)
Ai fini del presente decreto sono definiti meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo i dispositivi, sigillati, alimentati  e solidalmente ancorati al telaio del veicolo stesso, che:
consentono la determinazione continuativa nel tempo di posizione e velocità del veicolo;
consentono la determinazione continuativa nel tempo del profilo accelerometrico del moto del veicolo;
consentono la diagnostica da remoto dell’integrità funzionale del dispositivo;
garantiscano l’incorruttibilità del dato raccolto con una percentuale superiore al 99%;
consentano la tempestiva individuazione di malfunzionamenti o di tentativi di manomissione fisica o logica non autorizzati;
consentono la trasmissione wireless bi-direzionale con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
consentono la trasmissione periodica sicura delle informazioni immagazzinate.
Art. 2
(Dotazione dei dispositivi)
Affinchè le suddette funzioni possano efficacemente essere assolte dai meccanismi elettronici di cui al presente decreto, è richiesto che all’interno dei suddetti dispositivi siano presenti:
un ricevitore elettronico GPS, compatibile con la nuova costellazione Galileo, per la geo-radiolocalizzazione terrestre tramite rete di satelliti artificiali;
un accelerometro triassiale con bassa distorsione, elevata tolleranza agli shock, stabilità termica;
un dispositivo di telefonia mobile General Packet Radio Service (GPRS) per la trasmissione dati tramite rete GSM – UMTS;
un banco di Memoria flash da almeno 64 MB e uno di memoria RAM da almeno 64 KB per la memorizzazione dei dati raccolti nell’intervallo di tempo intercorrente tra due trasmissioni successive dei dati;
un dispositivo di comunicazione wireless bi-direzionale con antenna integrata dedicato alla comunicazione con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
una batteria al Litio ricaricabile.

Art. 3
(Definizione degli standard tecnologici di riferimento)
Ai sensi del co. 1-ter, dell’art. 32, della Legge 24 marzo 2012, n. 27,  con decreto da adottarsi da parte del Ministro dello sviluppo economico sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui all’art. 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione.

Art. 4
(Entrata in vigore)
L’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è subordinata alla emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1-ter dell’articolo 32 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 nonché del Regolamento ISVAP di cui al comma 1 bis del già citato articolo 32 secondo le modalità ivi previste.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

di Ezio Notte @ 00:46


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