22 November 2012
Inferno autovelox: la guerra ai Comuni che non rispettano la legge
Ancora e sempre il ministero dei Trasporti costretto a intervenire in materia di autovelox. Motivo? I Comuni se ne impippano delle regole. Un inferno italiano con multe ingiuste a carico degli automobilisti.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno
VISTI gli articoli 25 e 40 della legge 29 luglio 2010, n. 120, di modifica degli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante “Nuovo Codice della strada”;
VISTO, in particolare, il comma 2 dell’articolo 25, della citata legge n.120 del 2010;
VISTO l’articolo 4-ter, commi 15 e 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44;
UDITO il parere espresso dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali nella
seduta del…………………;
D E C R E TA
ART.1
(Modello di relazione e ambito di applicazione)
1. Ai sensi dell’articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, gli enti locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, secondo le modalità indicate all’articolo 2, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente, in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, dello citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
2. La relazione deve contenere, suddivise in tre sezioni:
a) informazioni generali;
b) proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 208, comma 1, ed articolo 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
c) informazioni relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità di cui all’articolo 142, comma 12-bis.
3. La struttura e le informazioni di dettaglio sono riportate nell’allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
4. Sono tenuti ad inviare la relazione gli enti locali come definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le province autonome di Trento e Bolzano.
5. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità eseguiti dagli organi di polizia stradale dipendenti dallo Stato, che rimane destinatario dei proventi corrispondenti.
6. I proventi delle sanzioni derivanti dell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità eseguito su strade ed autostrade in concessione sono attribuiti all’ente da cui dipende l’organo accertatore. Gli stessi proventi sono attribuiti all’ente da cui dipende l’organo accertatore quando trattasi di accertamenti eseguiti su strade di interesse regionale gestite direttamente dalle regioni o da queste date in concessione, e su tutte le altre strade non di proprietà degli enti locali. Tra le strade e
autostrade in concessione rientrano sia le autostrade e le strade statali di interesse nazionale che le strade di interesse statale a gestione regionale.
7. La relazione deve essere trasmessa entro il 31 maggio ed è riferita ai proventi delle sanzioni relative all’anno precedente, evidenziando l’ammontare complessivo dei proventi spettanti ai sensi degli articoli 208, comma 1 e 142, comma 12 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. Gli enti locali devono tenere una contabilità separata tra i proventi in generale e quelli derivanti da accertamenti delle
violazioni dei limiti massimi di velocità. Questi ultimi, inoltre, devono essere ulteriormente suddivisi tra:
a) proventi di intera spettanza dell’ente locale;
b) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade non di proprietà dell’ente locale da cui dipende l’organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui dipende l’organo accertatore;
c) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade di proprietà dell’ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali.
8. In sede di prima applicazione della procedura, per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferirà alle somme incassate per pagamento di sanzioni accertate nel corso dell’anno. La ripartizione, da eseguire entro il mese di gennaio dell’anno successivo, interesserà il totale delle somme incamerate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguite le stesse modalità e tempi.
ART. 2
(Modalità di trasmissione in via informatica della Relazione)
1 Ai sensi dell’articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, la relazione di cui all’articolo 1 deve essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno per via informatica. Tale trasmissione è effettuata accedendo ad un’apposita sezione prevista su uno specifico portale.
2. Gli Enti tenuti ad adempiere a tale obbligo, devono:
a) registrarsi presso l’apposita sezione del suddetto portale;
b) accedere al portale, inserendo il codice identificativo generato dal portale al
momento della registrazione;
c) compilare i campi richiesti relativi alle informazioni di cui al comma 2
dell’articolo 1;
ART. 3
(Modalità di versamento dei proventi)
1. Gli enti locali e gli enti proprietari delle strade interessati alle procedure descritte nel presente decreto concordano tra di loro, con appositi accordi o su base convenzionale, le modalità di versamento dei proventi ad essi spettanti ai sensi dell’articolo 142, comma 12- bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
ART. 4
(Modalità di collocazione e uso dispositivi o mezzi tecnici di controllo)
1. Le modalità di collocazione e uso dei dispositivi e mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento, di cui all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono descritte nell’allegato B al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
ART. 5
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Il Ministro dell’interno
di Ezio Notte @ 23:47
1 Comment
Categorie: Autovelox, Controlli elettronici, Sicurezza
Tag: norme complesse
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Ci scusiamo, i commenti sono al momento chiusi.
Vi ricordate il famoso film dove A. Sordi è alla ricerca in Africa di un N. Manfredi diventato stregone?
Se sì , ricorderete certamente cosa dice lo “stregone” Manfredi all’arrivo dell’Albertone nazionale…. ” aridanga ga romba cojona”
E’ quello che dovremmo fare quanfo andremo a votare in quei comuni che campano di Autovelox… chiaramente , mandando non a casa ma in altro posto coloro i quali hanno pontificato per i velox.
ad majora
Comment by antonio — 23 November 2012 @ 16:11