10 December 2012
Rca: i 15 giorni della disperazione
Han fatto la norma, ma così incasinata da rendere la Rca ancora più complicata. In sostanza, han tolto il tacito rinnovo, così uno deve dire per forza se vuole proseguire il rapporto con l’Assicurazione. Ma così rischiano di mettere nei guai chi ha poca memoria: uno si dimentica di rinnovare la Rca e non ha la copertura assicurativa, poi causa un incidente e sono cavoli amarissimi. Soldi a palate da tirare fuori. Per non parlare delle multe previste dal Codice della strada:
“2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 798 a euro 3.194.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213″.
Per eviate quest’inferno, ora il testo di legge potrebbe ancora cambiare, introducendo i 15 giorni di tolleranza: hai quel periodo cuscinetto che ti salva dalle multe. Ma se metti i 15 giorni, non fai nient’altro che rimandare di 15 giorni l’inferno. Ossia, se la Rca mi scade il 31 gennaio 2013, e io non me lo ricordo, non vedo perché me lo debba ricordare per magia il 15 febbraio.
La verità è che siamo nelle mani delle Assicurazioni, le quali potranno fare il bello e cattivo tempo: a Tizio, cliente comodo, ricorderanno della scadenza Rca; a Caio, cliente che rompe le balle (fa tanti incidenti, o è troppo virtuoso e potenzialmente costa tanto in risarcimenti), potrebbero non ricordare nulla.
di Ezio Notte @ 22:50
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Categorie: Assicurazioni, Rc auto
Tag: norme complesse
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