15 December 2012
Stop ai Comuni
Ti mandano un verbale sbagliato e poi pretendono pure di avere ragione: questi Comuni sono terribili.
“L’avviso di violazione, quale atto prodromico alla successiva emissione del verbale di contestazione non può essere preso in considerazione al fine di attribuire e conferire, ex post, validità sanante al verbale di contestazione d’infrazione stradale, atteso che solamente quest’ultimo atto è ricorribile avanti all’autorità giudiziaria, in quanto direttamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente, quale utente della strada, per la sua idoneità ”a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, terzo comma, del codice della strada”. Il Giudice di pace di Palermo, sentenza 23 novembre 2012, ha accolto il ricorso di un automobilista multato perché il verbale era scritto coi piedi.
Ecco il cuore del problema: in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, è inammissibile il rimedio dell’opposizione di cui alla legge n. 689/1981 avverso il mero preavviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore), che è atto prodromico all’ordinanza – ingiunzione (rectius, all’emissione del verbale di contestazione) e non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, atto non idoneo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, terzo comma, del codice della strada”(Cassazione 5875/2004).
Ci vorrebbe una multazza per questi Comuni che ci provano sempre.
di Ezio Notte @ 00:00
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