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14 January 2013

Targhe tedesche temporanee? Occhio

Targa tedesca: attenzione

Pesante circolare del ministero dei Trasporti sulle targhe tedesche temporanee (Prot. n. 300/A/352/13/111/57/6). Parlo delle targhe di “breve termine”: utilizzo al fine di esportare veicoli immatricolati in Italia e radiati dalla circolazione. Viene da tempo segnalato che veicoli già immatricolati in Italia e formalmente radiati dalla circolazione per l’esportazione, continuano a circolare nel nostro Paese facendo uso di targhe temporanee tedesche, condotti da soggetti quivi residenti. Le targhe in questione, definite “temporanee” o di “breve termine”, hanno una durata prefissata (5 giorni), sono prodotte in Germania da soggetti privati utilizzando una sequenza alfanumerica attribuita dall’Ufficio della motorizzazione tedesca ed hanno abbinato un documento di circolazione, anch’esso temporaneo, contenente i dati personali, tecnici ed identificativi del veicolo, che possono anche essere trascritti a mano dall’intestatario prima dell’utilizzo. Le stesse sono assegnate, senza particolari formalità, a chiunque le richiede, sia esso cittadino tedesco o straniero, per motivi di prova, collaudo e/o trasferimento del veicolo. I dati del veicolo abbinati alla targa non risultano peraltro registrati in alcun Ufficio della motorizzazione.

Le targhe e il documento di circolazione sono da considerare validi solo se utilizzati per far circolare in Italia veicoli immatricolati in Germania, sulla base della nota Diplomatica del 22 ottobre 1993, n. 411, tra Italia e Germania, relativa al riconoscimento reciproco delle targhe di prova ed esclusivamente per le finalità e con le modalità sancite dall’Accordo medesimo.

Dov’è il problema? Non sono, invece, validi quando sono utilizzati per far circolare nel nostro Paese veicoli già immatricolati in Italia e ormai radiati dalla circolazione, che, si rammenta, dopo la radiazione possono circolare sul territorio nazionale esclusivamente per recarsi ai valichi di frontiera. La fattispecie è infatti regolamentata dall’articolo 99 del Codice della strada che consente la circolazione di veicoli immatricolati in Italia e radiati per esportazione solo per recarsi ai transiti di confine purché muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri. Nei casi descritti la possibilità della circolazione in Italia con targhe “temporanee” tedesche, vorrebbe dire applicare le norme di un ordinamento giuridico diverso e disapplicare le proprie. Una simile procedura non ha alcun fondamento giuridico né alcun vincolo di diritto comunitario o internazionale. Sanzioni da applicare La circolazione di un veicolo già immatricolato in Italia e radiato dalla circolazione, munito di targhe “temporanee” tedesche, costituisce violazione dei seguenti articoli del Codice della Strada:

• 93, commi 1 e 7, in quanto circolante privo di immatricolazione e della carta di circolazione;

• 100, commi 1 e 11 perché non munito delle targhe italiane di immatricolazione;

• 193, commi 1 e 2, in quanto privo della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, essendo non valida quella riferita alle targhe “temporanee”.

Resta inteso che, qualora il veicolo munito di targhe “temporanee” sia non radiato e ancora immatricolato in Italia, troverà applicazione l’articolo 100, comma 12, per circolazione con targhe improprie, e l’articolo 193, commi 1 e 2, se privo di copertura assicurativa diversa da quella delle targhe “temporanee”.

È una circolare che mi lascia perplesso. Prima l’Italia è lenta a recepire le norme europee e ad adeguarsi all’Unione europea; poi s’incasina con circolari che devono coprire i buchi di legge.

di Ezio Notte @ 00:00


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