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10 February 2014

Disegno legge Rc auto: occhio, ti scorderai le visite mediche pagate

Feriti in incidenti, guai in vista

Il defunto articolo 8 del decreto Destinazione Italia è stato copiaincollato nel disegno legge Rc auto. Occhio, pericolo per i diritti degli assicurati. Come denuncia la Carta di Bologna (“capitanata” da Davide Galli, numero uno di Federcarrozzieri), si prevede la possibilità per le Compagnie di offrire, e l’obbligo per il danneggiato di usufruire, di “prestazioni di servizi medicosanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito Internet.” Le prestazioni di servizi medico-sanitari non potranno mai, o non dovrebbero, sostituirsi al Sistema sanitario nazionale (Ssn), né obbligare l’assicurato che ha firmato il contratto a ricorrere solo ed esclusivamente ai professionisti che, pagati dalla Compagnie, dovrebbero elargire tali prestazioni.

Infatti il diritto alla salute non è merce cedibile e tutti i trattamenti e gli accertamenti sanitari sono volontari. La nostra Costituzione riconosce il diritto alla salute come elemento fondamentale della nostra società, e all’articolo 32 specifica: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Inoltre perfino la legge di costituzione del Ssn recita: “Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari”. Quindi, una tale clausola contrattuale non potrà mai obbligare il contraente ad adempiervi anche in virtù del fatto che il bene salute non può essere a disposizione di un soggetto diverso da quello che lo possiede.

Un paletto è dato dall’articolo 5 del Codice civile: gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

Il professionista pagato dalla Compagnia dovrebbe essere tenuto ad agire in piena autonoma scientifica e deontologica, ma quale sarebbe il fine della sua opera? Visto che la norma parla di servizi medico-sanitari ed è inserita in un contesto economico e non di tutela della salute, la loro attività potrebbe ben individuarsi solo ed esclusivamente in mero accertamento con finalità assicurativa e non certo di diagnosi e cura, con una prestazione che richiederebbe senza dubbio la fatturazione con Iva. Ciò sarebbe altrettanto vero soprattutto nel caso in cui le Compagnie richiederebbero l’utilizzo di certificazioni su modelli da loro prestampati o su portali intranet, ove anche l’autonomia gestionale ed organizzativa, oltre che certificativa del professionista, verrebbe quindi meno.

Il rischio che si correrebbe, inserendo una tale norma che ha più l’immagine di un’azione di marketing, è un chiaro conflitto tra due medici specialisti, di cui uno, pagato dall’assicurazione che certifica in un certo modo, e un altro, magari pubblico ufficiale perché di struttura pubblica, che certifica altro quadro clinico-obiettivo.

di Ezio Notte @ 23:17


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