19 March 2012
Che guida non deve bere
Sentenza del Giudice di Pace di Cesena dell’8 febbraio 2012: accoglie il ricorso presentato e per l’effetto annulla il provvedimento di multa per guida in stato d’ebbrezza.
Dall’esame degli atti e documenti del procedimento, relativi alla violazione di cui all’art. 186/2 CdS, l’accertamento eseguito risulta formalmente legittimo in base alla procedura prescritta, secondo i presupposti di legge, con identificazione del ricorrente alla guida del veicolo, sottoposto agli accertamenti e successiva contestazione allo stesso ai sensi della normativa applicata.
Allora, dov’è il problema?
Vista la rilevazione alcolemica, pari a 0,52 al secondo rilevamento (il primo rilevamento aveva dato il tasso di 0,59), si ritiene, per la natura cautelare del provvedimento, di dover applicare al caso una decurtazione a tale riscontro pari al 4% come da D.M. 196/1990 che contiene il regolamento relativo alle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza e da cui si evince la possibile soglia di errore sulla rilevazione del tasso alcolemico dell’apparecchiatura utilizzata.
Quindi, detratta la soglia del 4% a margine di possibile errore della rilevazione, questa si limiterebbe a un valore inferiore a quello, già minimo, prescritto dalla legge ai fini
della sanzione irrogata, cioè inferiore a 0,50 g/l, e di conseguenza tale da invalidare l’accertamento in violazione di cui si tratta.
Cavilli. Che distruggono la sicurezza stradale. Contro l’alcol serve la mano pesante: causa un incidente su tre.
di Ezio Notte @ 00:01
È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il feed RSS 2.0.
Per ora ancora nessun commento.
RSS feed dei Commenti su questo post.
Ci scusiamo, i commenti sono al momento chiusi.