6 March 2012
Alcol, pericolo di morte
Ok della Cassazione all’utilizzo degli accertamenti senza consenso relativi alla positività all’alcol dopo il sinistro: sentenza 8041 del 1° marzo 2012. Infatti, l’analisi integra un elemento di prova che può fondare il convincimento del giudice. Così la Corte suprema ha respinto il ricorso di un 40enne contro la condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico rilevato di 3,21 grammi per litro. Una quantità mostruosa, visto che il limite è di mezzo grammo. Come guidare ciechi. Ma cosa pretendeva questo tizio? Meno male che la Cassazione l’ha messo in riga.
Già la corte d’Appello di Brescia, accertando la responsabilità dell’imputato dall’analisi ematica dopo il grave incidente che aveva provocato, aveva ritenuto legittima tale analisi, anche se svolta in occasione di esami clinici ospedalieri per finalità terapeutiche.
I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso.
D’altronde il giudice deve basarsi su prove certe, proprio come un esame del sangue: più di così?
di Ezio Notte @ 00:01
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