1 September 2015
Auto con targhe straniere: allarme Rca
Rc auto, si aggrava il problema evasione assicurativa. A lanciare l’allarme è Antonio D’Agostino: appartiene alla Polizia locale di Ciampino (Roma), che è all’avanguardia nel controllo elettronico delle auto senza Rca. Tutto ruota attorno al “principio di presunta Rca”. Per legge (direttiva 72/166/Cee del 1972), ogni Stato dell’Unione europea “si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro”. In base a quella direttiva, si presume che un’auto con targa estera abbia la polizza. Ulteriori convenzioni hanno permesso a Stati extra Ue di avvalersi reciprocamente del “principio di presunta Rca”: si presume che la macchina sia in regola con la polizza assicurativa.
Il caso da esaminare è semplice: un’auto con targa straniera che, nel proprio Paese, non viene controllata alla frontiera. Questa macchina ha la Rca? Nessuno lo sa. Varcato il confine ed entrato in Italia, la vettura senza polizza circolerà tranquillamente sul “principio di presunta Rca”. Unica condizione necessaria, il veicolo deve stazionare abitualmente in Italia (“nel Paese straniero”, dice la legge): cavillo che vuol dire tutto e nulla. E può essere interpretato in mille modi, dando luogo a contestazioni, ricorsi, contenziosi. Il problema vale anche per i Paesi stranieri: un’auto con targa italiana potrebbe circolare senz’assicurazione in un’altra nazione.
Ecco il problema: chi guida un’auto senza Rca, al momento di un incidente potrebbe scappare per non essere multato, diventando un pirata della strada che magari lascia la vittima agonizzante sull’asfalto. La soluzione è quella si svecchiare norme antiquate, stabilendo in modo inequivocabile che cosa si intende per stazionare abitualmente in un Paese estero.
Tutti gli accordi sono stati riuniti in un unico documento, la convenzione multilaterale di garanzia, firmata a Madrid nel 1991. Il sistema è basato sulla istituzione, in ogni Stato aderente, di un “ufficio nazionale di assicurazione”, denominato bureau. Tutti i singoli enti nazionali (noi abbiamo l’Uci, Ufficio centrale italiano) sono riuniti nel consiglio dei bureau. Nel caso di danni materiali o lesioni personali provocati da veicoli esteri, il bureau dello Stato nel cui territorio è occorso l’incidente si occupa dei risarcimenti. Viene poi richiesto il rimborso al bureau nazionale dello Stato estero al quale appartiene il veicolo coinvolto: ufficio che ha il diritto di rivalsa verso la compagnia nazionale oppure, verso il proprietario dell’auto responsabile del sinistro.
di Ezio Notte @ 08:24
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Categorie: Assicurazioni, Rc auto
Tag: d'agostino, unione europea
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