23 July 2011
Paga, cara Assicurazione
La situazione è questa: auto A con la sola Rca in sosta su un’area pubblica. È in circolazione. Se va a fuoco e danneggia un’altra auto B, risponde l’assicuratore. Cioè l’Assicurazione dell’auto A paga il danni dell’auto B. Non spetta al proprietario dell’auto A risarcire l’auto B. C’è un’eccezione. Se è intervenuta una causa autonoma, compreso il caso fortuito, che ha determinato l’evento dannoso, allora l’assicuratore non ne risponde. Lo ha detto la Cassazione con sentenza n. 15392/2011.
Ecco i giudici: “La Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui la sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2054 Codice civile e dell’articolo 1 della Legge 990/1969 (e ora dell’articolo 122 del Decreto legislativo 209/2005), anch’essa gli estremi della fattispecie circolazione, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso”.
Ribadisco. Qui si parla di Rc auto. Non di Furto e incendio.
foto flickr.com/photos/qwrrty
di Ezio Notte @ 14:57
È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il feed RSS 2.0.
Per ora ancora nessun commento.
RSS feed dei Commenti su questo post.
Ci scusiamo, i commenti sono al momento chiusi.