29 November 2012
Auto in prestito: occhio al Regolamento del Codice della strada
Attenti alle legnate della burocrazia. Guardate che succede se prestate l’auto (ma la cosa non riguarda le famiglie). Regola in vigore dal 7 dicembre 2012 a seguito Decrteto presidente Repubblica 28 settembre 2012, n. 198 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione dell’intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi. (12G0219) (GU n. 273 del 22-11- 2012 ).
Art. 247-bis
Variazione dell’intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
1. In caso di variazione della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione
relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di
fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l’aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.
2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:
a) all’aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli
autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea
disponibilita’, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un
provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il
nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo
dell’affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;
b) all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera
b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio e’ annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai
servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all’articolo 246, comma 2, in
dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;
d) all’aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
e) al di fuori dei casi precedenti, all’aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilita’ di soggetto diverso dall’intestatario per
periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell’ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.
di Ezio Notte @ 06:28
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Categorie: Curiosità
Tag: norme complesse
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