23 May 2013
Autovelox 104 C-2: ricorso perfetto contro una multa
Ordine e precisione. Lo sapete che sono perfetto se si tratta di aiutarvi a combattere le ingiustizie. Qui parlo di multa data con un autovelox 104 C-2.
Ecco cosa dire nel ricorso contro la multa.
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento trasporti terrestri, Direzione generale per la Motorizzazione, all’articolo 4 del Decreto di omologazione dell’autovelox 104/C-2, scrive, nel 2005: “Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo autovelox 104/C-2 sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo ministero, ecomunque con intervallo non superiore a un anno”. Articolo 5: “Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di istruzioni nella versione allegata alla domanda di omologazione della ditta Sodi Scientifica S.p.A.”. Articolo 6: I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, e del Decreto n. 2483 del 10 novembre 1993, nonché il nome del fabbricante”.
E allora, la perfezione per voi, il facsimile di ricorso spettacoloso.
GIUDICE DI PACE DI xxxxx
RICORSO IN OPPOSIZIONE
A SANZIONE AMMINISTRATIVA
, propone ricorso
contro
COMUNE DI ………….. in persona del Sindaco p.t. in carica;
per l’annullamento – previa sospensione
della sanzione amministrativa di cui al verbale di contestazione di violazione del codice della strada n. del irrogato dalla Polizia Munici-pale del Comune di ……………………….
FATTO
In data …………… veniva notificato al Sig. ………………., verbale di accer-tamento della sanzione amministrativa n. ……………irrogata il ……………ai sensi dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada, avente un avente un im-porto complessivo pari ad € xxxx.
Come si legge dal verbale “a seguito della rilevazione effettuata alle ore 1xx del giorno xx nel Comune di xxxxx direzione xxxx a mezzo strumento misuratore della velocità SODI SCIENTIFICA AUTOVELOX 104/C2 matricola 900625 Omo-logazione Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 0001123 del 16/5/2005, procede all’accertamento di violazione a carico del conducente del veicolo AUTOVEICOLO targato xxxx in quanto circolava alla velocità netta di 65 km/h, su strada con limite massimo fissato a 50 km/h, superando di 15 km/h il limite consentito. Velocità rilevata dallo strumento misuratore 70 km/h. La velocità netta accertata è stata calcolata tenendo conto della tolleranza del 5% con un minimo di 5 Km/h dal dato effettivamente accertato dallo strumen-to misuratore e registrato sulla documentazione fotografica”.
Dal medesimo verbale risulta altresì che “si da atto che lo strumento misurato-re della velocità è stato installato, controllato nel funzionamento e periodica-mente verificato da personale di questo ufficio di Polizia municipale che detie-ne e gestisce direttamente lo strumento”.
Il verbale qui impugnato, come meglio vedremo in seguito, risulta sotto molteplici aspetti viziato nonché carente ed illegittimo e, pertanto, merita di essere annullato per i seguenti motivi di
DIRITTO
VIOLAZIONE DELL’ART. 4 D.L. N. 121/2002 CONV. IN L. 168/2002. MANCATA GARANZIA DELLA PERFETTA FUNZIONALITÀ DELL’APPARECCHIATURA UTILIZZATA E DELLA SUA TARATURA (VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 345 C.2 REG. ATTUAZ. DEL CDS). VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
a) Dal verbale impugnato risulta che “si da atto che lo strumento misu-ratore della velocità è stato istallato, controllato nel funzionamento e periodi-camente verificato da personale di questo Ufficio di Polizia Municipale che detiene e gestisce direttamente lo strumento”.
Appare di tutta evidenza come tale dicitura risulta alquanto generica e non di-mostra assolutamente la corretta funzionalità dello strumento in mancanza di specifici documenti che ne certifichino il contrario (1).
1 Eventuali diciture generiche e non circostanziate dello strumento risultano aleatorie e prive di elementi probanti, in mancanza di supporti certificativi espressamente previsti dalla normativa nazionale ed europea, con conseguente possibilità, per il giudice, di disattendere le risultanze del rilevamento di un tale apparecchio quando non risulti dagli atti il corretto funzionamento e la taratura dell’apparecchio stesso (vedi Prefettura Bolzano 24.11.1995, Giudice di Pace del Mandamento di Amantea del 18/07/2006).
Al riguardo risulta di particolare rilievo il principio più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in base al quale: “nella circostanza in cui l’opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della p.a., la loro mancata produzione, da parte dell’autorità opposta, non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l’opponente ha fondato le proprie eccezioni. D’altra parte, nel giudizio regolato da-gli artt. 22 e 23 della L. 689/81 si realizza una inver-sione dell’onere della prova in favore del ricorrente e conseguentemente la p.a. assumendo la veste di sostanzia-le attore, ai sensi del comma 1 dell’art. 2697 del c.c., è tenuta a provare la fondatezza dei fatti e delle moti-vazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e quindi la sussistenza della pretesa sanzionatoria (Giudice di Pace di Oria del 06.01.2003, Giudice di Pace del Mandamento di Amantea del 18/07/2006).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, questa difesa non è in grado di accertare la circostanza circa la corretta funzionalità dello strumento adoperato.
Sotto altro aspetto, nel verbale impugnato non viene fatta alcuna menzione circa la taratura dell’apparecchio adoperato per la rilevazione del superamento del limite di velocità, in palese violazione della normativa vigente.
Sul punto, la giurisprudenza di merito dei Giudice di Pace (sentenza del Giudice di Pace di Taranto del 6/10/2006 – 13/08/2006, Giudice di Pace del Mandamento di Amantea del 18/07/2006, Giudice di Pace di Montecalvo del 17/12/2005) ha avuto modo di affermare i seguenti principi:
È necessario che una misura per essere attendibile e non ledere i diritti del cittadino, deve necessariamente essere eseguita con uno strumento la cui taratura e manutenzione risulti documentata nei modi previsti dalla L. 11/08/91 n. 273.
La taratura è necessaria in quanto costituisce l’unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali legalmente ricono-sciuti, ed in conseguenza anche l’unico metodo per verificare l’eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni, sia presenti al momento della consegna dello strumento da parte del fab-bricante, sia intervenuti durante l’uso a causa di derive delle varie rego-lazioni: vale in proposito quanto riportato nella norma UNI 30012 alla nota 23 della voce “taratura”, laddove si stabilisce che “ il risultato di una taratura permette la stima degli errori di uno strumento di misura-zione, del sistema di misura ecc.”;
Gli strumenti di misura della velocità degli autoveicoli ricadono nel campo della metodologia legale, ed in quanto tali devono essere sotto-posti alle seguenti operazioni preliminari, iniziali e periodiche:
– omologazione di tipo (o di modello), consistente nella verifica della conformità di un prototipo alle prescrizioni legali e normati-ve;
– verifica iniziale consistente nel controllo della conformità degli strumenti prodotti rispetto al prototipo omologato;
– verifiche periodiche, allo scopo di verificare che le caratteristiche degli strumenti si mantengono nel tempo.
Tutte le suddette operazioni prevedono la taratura degli strumenti rispetto a campioni nazionali. Le procedure di omologazione attuate negli stati comunitari (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Olanda, Spagna) ed europei (Svizzera) prevedono non solo l’omologazione di tipo, completa delle prove relative alle condizioni ambientali e di alimentazione, ma anche le verifiche iniziale e periodiche, operazioni tutte che comprendono la taratura di ogni singolo strumento, sia iniziale che periodica, effettuata rispetto a campioni nazionali da laboratori accreditati dai servizi di taratura locali, con periodicità che negli stati comunitari è pari normalmente a un anno.
Dai principi sopra richiamati possiamo concludere che, onde evitare l’applicazione errata o il discostamento dalla tolleranza ufficialmente imposto con l’omologazione, considerate anche le gravi conseguenze che possono derivare nei confronti del trasgressore, lo strumento della taratura degli apparecchi rilevatori della velocità rappresenta l’unico metodo che permette la stima degli errori di un apparecchio di controllo elettronico della velocità. Pertanto, in assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento dell’apparecchiatura adoperata deve considerarsi inattendibile con conseguente annullamento del verbale qui impugnato.
Ciò ha trovato conferma nella giurisprudenza: infatti, proprio di recente ed in un caso analogo, ha avuto modo di affermare che “[…]essendo impossibile verificare la corretta taratura dell’apparecchio utilizzato dall’irrogare la sanzione, l’accertamento deve essere considerato tanquam non esset” (Giudice di Pace di Firenze n.2013/2011).
b) Ciò premesso nella fattispecie è stato utilizzato per l’accertamento dell’infrazione il modello 104/C2 con matricola 900625 all’interno di posta-zione fissa Autobox con funzionamento in automatico ex art. 4 DL 20/6/2002 n. 121 conv. in L. n. 168/2002.
Numerosi gli elementi che però portano a ritenere la rilevazione e quindi la sanzione completamente illegittima per le seguenti considerazioni.
b.1) In primis si osserva come la matricola indicata nel verbale non si riferisce al rilevatore di velocità (che ha il n. 900579) bensì al CPU ovvero al computer di comando che elabora i dati che vengono forniti dal rilevatore di velocità. Difatti il rilevatore di velocità ha il n. 900579 mentre il CPU il n. 900625, ma nel verbale viene indicata la matricola 900625 (v. doc. 2).
Trattasi evidentemente di due componenti distinte ma che dovrebbero essere utilizzate congiuntamente in quanto la “Dichiarazione di conformità al cam-pione omologato” (doc. 2) omologa l’utilizzo solo dei due componenti insie-me; dal verbale impugnato emerge invece un unico riferimento al CPU ma non al rilevatore. Ne consegue la violazione non solo dell’art. 4 citato in epigrafe in quanto l’utilizzo in automatico dell’Autovelox è consentito solo per i rilevatori (completi) omologati, ma anche del diritto di difesa in quanto dal verbale se è certo che il rilevamento è avvenuto con il CPU n. 900625, non si è però in gra-do di conoscere esattamente quale “rilevatore di velocità” è stato utilizzato in abbinamento al predetto computer. Ciò impedisce il diritto di difesa dato che il cittadino non è in grado di accertare con quale strumento sia stata rilevata l’infrazione.
b.2) In secondo luogo pur ammettendo che sia stato utilizzato il rileva-tore di velocità correttamente abbinato al CPU (n. 900579 + n. 900625), la taratura dell’apparecchiatura risulta non effettuata con l’utilizzo all’interno delle postazioni fisse c.d. Autobox.
Come risulta dal D.M. prot. n. 1123 del 16/5/2005 del Ministero delle Infra-strutture e dei Trasporti (doc. 3) con il quale è stato approvato il modello 104/C2, è fatto obbligo agli organi di Polizia che utilizzano il dispositivo in questione di effettuare verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale delle istruzioni del produttore e comunque con un intervallo non superiore ad un anno.
Come noto è necessario che tali verifiche siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli (appositi centri SIT accreditati per la taratura) al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità del funzionamento dello strumento; difatti, è bene precisare, che una cosa è l’omologazione ed un’altra è la taratura.
Anche a voler ritenere valida ed efficace la omologazione, ciò che rileva è la legittimità e validità della taratura, che deve essere eseguita da apposito e competente centro riconosciuto SIT.
La taratura è fondamentale e necessaria in quanto qualsiasi strumento di misu-razione elettronico, e quindi anche l’Autovelox 104/C2, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e a variazioni di misurazione dovute ad urti, vibrazioni, variazioni termiche (temperature troppo elevate o troppo rigide, e brusco passaggio dalle prime alle seconde e viceversa), variazioni di tensione di ali-mentazione, posizionamento ed alterazioni varie!
La dichiarazione riportata nel verbale, che l’apparecchio è omologato, quindi, nulla prova sul suo corretto funzionamento e non è sufficiente a rendere legit-timo il verbale in assenza di taratura.
Proprio per evitare ciò le disposizioni di legge prevedono espressamente che ogni apparecchio debba essere corredato sia da un certificato di taratura (che attesti che il valore di misura espressa dallo strumento è esatta con un margine di errore) sia di un certificato di conformità (che attesti che l’apparecchio stes-so è conforme all’originale per come dichiarato in fase di omologazione).
È fondamentale ed è indice di garanzia tecnico-procedurale, la verifica della concreta funzionalità del dispositivo elettronico. Gli agenti, per giunta, non possono essere equiparati al personale tecnico preposto e non possono sostitui-re la taratura con alcun dispositivo di verifica interno (in quanto accertando soltanto il corretto funzionamento degli organi interni, non si ha la garanzia circa la correttezza delle misure).
D’altra parte lo stesso Ministero dell’Interno nella Direttiva 14/8/2009 al pun-to 3 prevede espressamente che “Gli apparecchi utilizzati in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale, secondo quanto previsto dai provvedimenti di approvazione del Mini-stero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono sottoposti ad una verifica me-trologica periodica – almeno annuale – tendente a valutare la corretta funzio-nalità dei meccanismi di rilevazione.”
Ciò posto nella fattispecie al di là della generica affermazione contenuta nel verbale sul controllo del funzionamento operato dagli agenti (che non sono dei tecnici specialisti…) e senza scendere nel dettaglio in merito al rispetto della periodicità delle verifiche, si osserva che la verifica dell’Autovelox matr. 900579+900625 viene effettuata dal laboratorio T.E.S.I. (facente parte del SIT) il quale in data 6/7/2012 ha effettuato la taratura del modello incriminato.
Nel certificato si legge testualmente: “la taratura è stata effettuata transitando con diverse autovetture nello spazio di rilevazione dello strumento e misu-rando simultaneamente la velocità con il sistema di misura del Centro”. (doc. 4).
In buona sostanza la taratura dell’apparecchio in questione è stata effettuata sulla pista del centro ove venivano fatte transitare diverse autovetture. E fin qui tutto regolare.
Il problema sorge – come nel caso di specie – quando l’apparecchio che è stato tarato all’aperto, in certe condizioni di luce, umidità ecc. viene utiliz-zato ponendolo all’interno dell’Autobox.
È evidente che in tal caso la taratura e la verifica prevista dal DM citato non garantisce il corretto funzionamento dell’apparecchio essendo diverse le con-dizioni di utilizzo rispetto alla taratura.
La riprova sta nel fatto che lo stesso Centro T.E.S.I. effettua tarature su altri Autovelox effettuandole nelle postazioni fisse Autobox poste sulle strade; si legga ad esempio il certificato di taratura (doc. 5) ove a pag. 2 testualmente si legge ” la misura è stata effettuata con lo strumento installato su Autobox SMART presso la postazione T.E.S.I. SR xxx” .
Dunque è evidente che la taratura dell’Autovelox può essere fatta per l’uso in Autobox o per l’uso all’aperto.
Ma è altrettanto evidente che se l’apparecchio risulta controllato e tarato per l’uso all’aperto la garanzia di buon funzionamento non può essere assicurata allo stesso modo se l’apparecchio viene utilizzato all’interno dell’Autobox.
La ragione di tale sostanziale differenza sta nel meccanismo che sta alla base del funzionamento dell’Autovelox: il laser.
Il mod. 104/C2 è basato su una coppia di laser che attraversano la strada per-pendicolarmente (doc. 6); quindi due fasci di luce vengono proiettati verso la strada.
Tuttavia è principio scientifico noto che i raggi di luce originati dal laser potrebbero subire una deviazione od una alterazione qualora vengano proiettati attraverso una lastra antivandalismo di vetro, o policarbonato, o plexiglass ecc. (come quelle utilizzate negli Autobox) soprattutto se queste lastre non abbiano superfici perfettamente piano-parallele.
È per tale ragione che i Centri SIT effettuano tarature sul posto quando gli Autovelox vengono posizionati in Autobox.
Nel caso quindi di posizionamento di un Autovelox all’interno di Autobox fisso (come nella fattispecie) ma tarato al di fuori dello stesso ed in condi-zioni diverse, è chiaro che la garanzia di buon funzionamento non può essere assicurata.
Nel caso di specie il mod. 104/C2 utilizzato in automatico su postazione fissa Autobox ERA TARATO PER L’UTILIZZO ESTERNO E NON PER L’UTILIZZO INTERNO ALL’AUTOBOX. Ne consegue la nullità del verbale atteso che si contesta il buon funziona-mento del rilevatore non essendo stato tarato
b.3) Di non minore importanza, al fine anche di comprendere la legittimità dell’uso dell’Autovelox in questione ed il suo corretto utilizzo, si deve rilevare che quest’ultimo risulta non dotato di “flash” per il funzionamento automatico notturno, sebbene tale elemento sia obbligatoria-mente prescritto dal DM n. 1123 (art. 2) per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura.
In tal modo viene elusa la finalità preventiva della sicurezza della circolazione stradale nelle ore notturne ovvero le più pericolose; di conseguenza appare evidente che la collocazione dell’Autovelox in questione non è in realtà fina-lizzata alla sicurezza stradale, ma ad altre finalità; ciò contrasta con quanto affermato dalla Cassazione secondo la quale gli autovelox non sono uno stru-mento “repressivo” volto a far cassa in quanto le apparecchiature di rilevamen-to della velocità hanno esclusivamente una “finalità preventiva e non repressi-va o di finanziamento pubblico o lucro privato” (Cass. Pen. Sezione IV, n. 10620/2010).
P.Q.M.
si chiede che l’Ill.mo Giudice adito, Voglia,
IN VIA PRELIMINARE sospendere il provvedimento impugnato;
NEL MERITO accogliere il ricorso e per l’effetto annullare il verbale di accertamento della sanzione amministrativa qui impugnata.
In via istruttoria si chiede di voler ordinare all’Amministrazione resistente il deposito di tutta la documentazione attestante che il tratto di strada, presso il quale risulta accertata l’infrazione, presenti tutti i requisiti di conformità e di pericolosità tali da poter giustificare il ricorso alla mancata contestazione im-mediata e le motivazione della non installazione del flash per il funzionamento in automatico notturno come previsto da DM n. 1123;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Ai soli fini di cui all’art. 9, comma 5, Legge 488/1999 (contributo unificato) come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il valore della presente causa è pari a xxx.
Si depositano:
1. copia del verbale di accertamento impugnato;
2. dichiarazione di conformità autovelox 104/C2
3. DM prot. N. 1123 del 16/5/2005
xxxx
di Ezio Notte @ 00:00
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Categorie: Autovelox, Controlli elettronici, Multe, Ricorsi
Tag: norme complesse
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