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25 February 2018

Autovelox: omologazione, taratura e verifiche di funzionalità necessarie

 

Autovelox:  occhio alla taratura

Autovelox: occhio alla taratura

Ecco una situazione frequente: il Comune mi invia a casa una multa per un’infrazione rilevata da un autovelox. Ma io sono sicuro che invece andavo sotto il limite nel momento della foto. Allora mi chiedo: l’autovelox funziona bene? Domanda cui vi rispondiamo in basso parlando di omologazione, taratura e verifiche di funzionalità necessarie.

1) Come ricorda Poliziamunicipale.it, l’articolo 142 del Codice della Strada recita così: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di , sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. L’omologazione consiste nella verifica e approvazione, da parte del ministero competente, delle caratteristiche del campione dello strumento elettronico depositato dalla ditta costruttrice. A seguito dell’omologazione, tutti gli apparecchi prodotti dalla casa costruttrice, secondo il modello omologato, sono autorizzati per l’utilizzo.

2) Però viene omologato solo il campione. Per tutti gli altri autovelox identici al campione? Serve la taratura. La Corte Costituzionale ha creato una nuova norma sostituendosi, di fatto, al legislatore. Al fine di adeguare l’ordinamento alla decisione della Consulta, il ministero e dei Trasporti con decreto 282 del 13 giugno 2017, ha disposto la verifica di taratura e di funzionalità dei sistemi/dispositivi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con cadenza annuale, dettando specifiche disposizioni per l’attuazione di quanto stabilito.

3) La verifica di taratura deve essere eseguita da un soggetto terzo. L’esito positivo della verifica di taratura comporta il rilascio di un certificato di taratura, una copia del quale deve essere conservata agli atti dell’ufficio dell’organo di polizia stradale utilizzatore.

4) Le verifiche di funzionalità sono finalizzate a valutare la capacità del singolo dispositivo di fornire indicazioni attendibili e utilizzabili nelle condizioni di normale impiego. Devono essere effettuate dall’organo di polizia stradale utilizzatore, successivamente alla verifica di taratura, nel corso del primo impiego.

5) Sentiamo Poliziamunicipale.it su un aspetto chiave. Il dispositivo operante in modalità istantanea deve essere posto immediatamente fuori servizio, per essere successivamente ripristinato a cura del produttore ovvero da soggetto a ciò abilitato, e sottoposto a nuova verifica se, per un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale effettuato, alternativamente: fornisce indicazioni palesemente errate; non fornisce alcuna indicazione; non è in grado di attribuire le misure di velocità ai veicoli rilevati; fornisce indicazioni di velocità sensibilmente differenti dal valore misurato dallo strumento campione.

6) Occhio alla privacy. L’intestatario del veicolo ha un legittimo interesse a conoscere l’effettivo autore della violazione e, pertanto, a ottenere dalla competente autorità ogni elemento utile al riguardo. Quindi, la visione della documentazione fotografica o del video deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto delle norme sull’accesso ai dati personali trattati. Al momento dell’accesso, pertanto, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo controllato.

di Ezio Notte @ 18:48


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