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8 November 2009

Catene da neve: tre bufale insidiose

Catene da neve: meglio non rischiare

Catene, meglio non rischiare

Ci sono tre leggende metropolitane che riguardano le catene da neve. Visto che siamo in… clima giusto, ecco che cosa abbiamo beccato su Internet di scorretto.

a) La multa per mancato uso delle catene o degli pneumatici da neve è sempre di 38 euro: sbagliato. Cambia a seconda del luogo in cui l’infrazione viene contestata. Se in città, allora è di 38 euro; ma se è fuori città, serve sborsare 78 euro. Il secondo è il caso più frequente.

b) Sono contemplati altri sistemi al di fuori di catene o pneumatici da neve: sbagliato. La segnaletica prevista dall’articolo 122 del Regolamento del Codice della strada (la gomma incatenata), prescrive sul tratto di strada che segue l’obbligo del montaggio di catene oppure pneumatici chiodati o da neve. Nient’altro. L’ente proprietario della strada può imporre la circolazione dei veicoli muniti di mezzi antisdrucciolevoli o di speciali pneumatici per la neve.

c) In base al Codice della strada, esiste anche l’obbligo di catene da neve a bordo: falso. Questo è un bell’equivoco provocato dagli Enti locali, che piazzano cartelli (privi di ordinanza) con su scritto: “Obbligo di catene da neve a bordo”. In realtà, non esiste nessun obbligo di quel genere previsto dal Codice. Se qualcuno però ci porta un articolo di legge che dice il contrario, allora ci rimangiamo tutto. Gli Enti locali possono imporre di portare catene a bordo solo con un’ordinanza specifica. Allora sì che siete tenuti a portare catene a bordo: chi non lo fa viene sanzionato con una multa di 78 euro.

Volete la prova che, in base al Codice della strada, non esiste l’obbligo di catene a bordo? Ci sono modifiche al Codice della strada in discussione al Senato (atto numero 1720) che prevedono, fra l’altro, all’articolo 1, quanto segue: sulle strade extraurbane, l’ente proprietario della strada può disporre con ordinanza che i veicoli abbiano a bordo le catene da neve.

Ecco l’articolo 1 in questione (modifiche agli articoli 6 e 77 del Codice della strada): “La lettera e) del comma 4 dell’articolo 6 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato ‘decreto legislativo n. 285 del 1992’, è sostituita dalla seguente: ‘e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio’”.

Una curiosità: vi hanno mai multato perché non avevate catene a bordo?

di Ezio Notte @ 20:21


1 Comment

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QUI 1 Commento

  1. l’articolo 6 del codice della strada dice che le gomme termiche invernali sono a tutti gli effetti equiparate alle catene.
    http://www.quattroruote.it/news/articolo.cfm?codice=48130

    Comment by Mauro — 19 December 2009 @ 15:38

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