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5 March 2014

Codice della strada: velocipedi e carrelli. Come siamo combinati con questa burocrazia…

Aiuto, la burocrazia!

Quanto tempo ci vuole, con questa burocrazia, per disciplinare una piccola norma che riguarda un veicolo particolare? Seguitemi. Come spiega poliziamunicipale.it, ci sono novità in materia stradale previste dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014 che converte con modificazioni il decreto legge “destinazione Italia” n. 145 del 23 dicembre 2013. Il comma 2 del nuovo art. 13-bis introdotto dalle legge di conversione n. 9/2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 e in vigore dal 22 febbraio 2014) modifica l’art. art. 85, comma 2, del codice della strada: i velocipedi sono aggiunti all’elenco di veicoli che possono essere destinati a effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. In pratica si tratta di un via libera al servizio di ncc svolto su tricicli a pedali.

Dove sta il caos allucinante? Già la legge di riforma n. 120 del 29 luglio 2010 aveva modificato il secondo comma dell’art. 85 cds, inserendo i tricicli fra i veicoli utilizzabili per il noleggio con conducente. Tuttavia, si trattava propriamente soltanto dei tricicli a motore di cui all’art. 47, comma 2, del codice della strada, come risulta chiaro anche dai lavori parlamentari relativi alla legge di riforma stradale. Ora, con la legge di conversione del decreto legge n. 145/2013 viene espressamente consentito il servizio di n.c.c. con velocipedi e, dunque, anche con tricicli a pedali.

Vi basta? Se non siete già svenuti, sappiate che la legge di conversione modifica nuovamente le disposizioni sulla circolazione stradale dei carrelli. L’art. 13, comma 12, del decreto legge n. 145/2013 aveva modificato, a far data dal 24 dicembre 2013, l’art. 114 del codice della strada, aggiungendo il comma 2-bis, con lo scopo di consentire la circolazione su strada per brevi e saltuari spostamenti, a vuoto o a carico, dei carrelli di cui all’art. 58, comma 2, lettera c), cds, previa adozione di un decreto ministeriale ad hoc. Ora la legge di conversione sopprime l’art. 13, comma 12, del decreto legge, ma ne fa confluire integralmente il contenuto nell’art. 13-bis, comma 1, aggiungendo soltanto l’espressa previsione che il decreto ministeriale disciplinante la circolazione dei carrelli deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Al riguardo, però occorre evidenziare che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è già stato adottato il 14 gennaio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2014.

Robe da pazzi. A questi burocrati noi diamo in mano la nostra sicurezza stradale

di Ezio Notte @ 12:17


1 Comment

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QUI 1 Commento

  1. Non ho capito bene, passi per i tricicli a pedali…. la Cina è vicina…… ma per i carrelli , si parla dei carreli tipo supermarket?????????

    Comment by roberto — 6 March 2014 @ 23:25

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