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24 December 2011

Così il Fisco può terrorizzare chi ha il macchinone. Lo farà mai?

Ricco, evasore o spacciatore?

Se hai un’auto grande, devi pagare tante tasse; in caso di una dichiarazione fiscale debolina, ti mangiamo via tutto. Così il ragionamento non fa una grinza. In Italia, non viene applicato. Più facile prendere a ceffoni chi ha uno stipendio da fame, alzando le accise. Ma forse qualcosa sta cambiando, visto che dietro l’angolo, l’Italia vede la morte economica.

E allora, anche la Cassazione aiuta: l’auto di grossa cilindrata e la proprietà di quote legittimano l’accertamento sintetico, sempreché il contribuente non fornisce la prova contraria: lo ribadiscono gli ermellini  con sentenza 27545 del 19 dicembre 2011. Che a respinto il ricorso di un contribuente: si opponeva all’accertamento ricevuto per via del possesso di auto di grossa cilindrata e di partecipazioni societarie.

Sentite i giudici: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l’applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati ai sensi dell’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, posto che, rimanendo sul piano dell’accertamento e delle prove, l’applicabilità dei cosiddetti redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo d’imposta da verificare deve ritenersi insita nell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Grava sul contribuente che contesti l’applicazione di tali coefficienti l’onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall’ufficio”.

A questo punto, si deve solo capire che intenzione hanno il Fisco e il Governo Monti. Se davvero vuoi dare ossigeno all’Italia che crepa, martello gli evasori. Se invece intendi dare un’aspirina a un malato gravissimo, picchi i poveretti e basta.

Ecco un altro assist della Cassazione: “In tema di accertamento dei redditi, sono – ai sensi dell’art.2 del dpr 29 settembre 1973 n.600, nel testo applicabile nella fattispecie ratione temporis elementi indicativi di capacità contributiva, tra gli altri, specificamente la disponibilità in Italia o all’estero di autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie; la disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale ai sensi dell’art.2728 cod.civ., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva”.

di Ezio Notte @ 13:35


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