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26 May 2011

Danni da animale in autostrada: paga il gestore se…

Danni da animale, questione complessa

Incidente causato da un animale in autostrada. Chi paga i danni all’auto? Il gestore, ma solo se non ha fatto tutto il possibile per evitare l’accaduto; e solo se l’automobilista non poteva in nessun modo evitare l’animale. È l’estrema sintesi di quanto dice la Cassazione con sentenza 11016/2011. Eccone i passaggi chiave.

“Al danneggiato compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell’utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308)”.

“Ove l’oggettiva impossibilità della custodia, renda inapplicabile l’art. 2051 cod. civ., la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata esclusivamente alla disciplina dell’art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità dell’ente proprietario della strada per danni conseguenti all’utilizzo da parte del soggetto danneggiato alle sole ipotesi di esistenza di un pericolo occulto (insidia o trabocchetto): Cass. 6 luglio 2006, n. 15383; Cass. civ. 15384/2006”.

“1) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode;
2) ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene, l’ente proprietario risponde dei danni subiti dall’utente, secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 cod. civ. In questo caso graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, mentre spetterà al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia;
3) allegata e dimostrata la presenza sulla corsia di marcia di un’ autostrada di un animale di dimensioni tali da intralciare la circolazione, non spetta all’attore in responsabilità, sia nell’ambito della tutela offerta dall’art, 2051 cod. civ., sia alla stregua del principio generale del neminem ledere, di cui all’art. 2043 cod. civ., provarne anche la specie, la quale semmai potrà essere dedotta e dimostrata dal convenuto quale indice della ricorrenza di un caso fortuito”.

di Ezio Notte @ 00:01


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