12 April 2013
Si è ritenuto di dover aggiornare l’importo giornaliero definito per l’anno 2012 solo sulla base del tasso di inflazione annuo rilevato nel corso del 2012 dall’Istat al fine di adeguare ad un valore più realistico il pregiudizio subito dal danneggiato che non è in grado, del tutto o in parte al complesso delle attività in cui si estrinseca la vita.
Si ritiene di dover ricordare che la invalidità assoluta di cui si fa riferimento nel caso di specie non corrisponde con la ordinaria incapacità lavorativa, vale a dire la condizione che rende non esigibile la prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, ma nella accezione che interessa si tratta di una condizione che rende impossibile del tutto la esplicazione di tutte le più importanti attività in cui si entrinseca la vita. Nei casi in cui tale incapacità non è tale da rendere non esplicabili tali attività si avrà un valore parziale sulla base della quantità e qualità delle attività che non possono essere svolte.
Tale importo viene riconosciuto nel caso di inabilità temporanea da applicare a tutti i casi nei quali non trovino espressa applicazione gli importi stabiliti originariamente dalla legge 57/2001 e riconfermati dall’articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 trattandosi di casi in cui normalmente si è in presenza di una invalidità connotata da situazioni più gravi o più complesse rispetto a quelle previste dal legislatore per i casi di micropermante conseguente ad incidenti stradali.
Questi importi troveranno pertanto applicazione in tutti i casi in cui la legge non preveda espressamente che si applica la legge 57/2001 fino al 31 dicembre 2005 e dal 1° gennaio 2006 dall’articolo 139 del decreto legislativo 209/2005, nonché nei casi successivamente è stata estesa detta liquidazione quale l’articolo 3, comma 3 del decreto legge 158/2012 convertito con la legge 8 novembre 2012 n. 189.
di Ezio Notte @ 20:21
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