17 January 2010
Dopo il ricorso al Prefetto: il Giudice di pace a pagamento. Come funzionerà?
Facciamo seguito al primo approfondimento sul ricorso al Giudice di pace a pagamento (38 euro), che potrebbe essere abolito dalla Corte costituzionale; ora ecco un altro aspetto da valutare bene: il ricorso al Giudice di pace dopo aver perso quello al Prefetto. Ne parliamo con Luigi Bechi, grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate.
Bechi, e dopo il ricorso al Prefetto, che succede?
“Presentato un ricorso in opposizione dinanzi al competente Prefetto e ottenuta una sconfitta processuale, come prima conseguenza ne deriva che la sanzione originaria (minimo edittale) raddoppia, anche se è pur sempre possibile ricorrere dinanzi al Giudice di pace avverso tale provvedimento prefettizio e chiedere in via preliminare l’accoglimento del ricorso e in via subordinata la rideterminazione dell’originaria sanzione nel minimo edittale”.
E il provvedimento prefettizio (prevedente la condanna a un importo pari al doppio del minimo edittale) è immediatamente esecutivo…
“Sì, però è altrettanto vero che in presenza di un sostanziale appello al Giudice di pace (dico sostanziale perché l’atto formalmente non può essere definito come appello), è opinione di molti giuristi che l’originario verbale rappresenti titolo esecutivo solo per un importo pari al minimo edittale. L’ente verbalizzante tramite il concessionario può quindi nel frattempo iscrivere a ruolo la somma pari al minimo edittale ma non, sempre a detta di molti, quella indicata dal Prefetto notificando di conseguenza la cartella esattoriale”.
Su che basi lo afferma?
“Sono in molti a sostenere questa teoria (nella quale peraltro stranamente non sono riuscito a trovare precedenti giurisprudenziali) in base al tenore letterale dell’articolo 203 del Codice della strada, ultimo comma, il quale così titola: `Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 6899, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento´. Non dimentichiamo comunque un aspetto che a mio avviso propende per la legittimità della attuale normativa: prima dell’istituzione del contributo unificato, era già possibile ricorrere in prima istanza dinanzi al Prefetto (dove non è assolutamente richiesta la presenza fisica dell’interessato né di un eventuale soggetto delegato, salvo appunto che la presenza venga richiesta sull’originario ricorso) e ciò in alternativa al Giudice di pace con l’ulteriore specificazione che se il soggetto interessato preferiva invece adire (come ora del resto) in via preliminare il Giudice di pace, avverso detto provvedimento non era possibile (come non lo è tuttora) ricorrere al Prefetto ma solo presentare l´appello in Tribunale. Diversamente, chi ricorre in via preliminare al Prefetto può a sua volta ricorrere dinanzi al Giudice di pace e poi appellarsi in Tribunale”.
Cosa cambia per il ricorrente?
“Più che lesione del giudice naturale precostituito per legge, un simile contributo (nato essenzialmente per ovviare a certi bilanci delle spese di giustizia) imporrà a un soggetto sanzionato di riflettere se impostare in via principale un ricorso al Prefetto, intravedendo infatti sul verbale evidenti vizi di legittimità, oppure se ricorrere subito dinanzi al Giudice di pace, ritenendo invece che il verbale possa venire annullato per sostanziali motivi di merito (cause di giustificazione nella violazione di una norma del Codice della strada). Non dimentichiamo che se viene presentato prima il ricorso al Prefetto, con il successivo ricorso al Giudice di pace, possono essere censurati solo presunti vizi del provvedimento prefettizio stesso e non dell’originario verbale in sé e per sé”.
di Ezio Notte @ 00:01
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Categorie: Interviste, Ricorsi
Tag: bechi, giudice di pace
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