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18 March 2013

Droga, drammatico allarme sottovalutato

Droga e incidenti: occhio

Per capire se un ubriacone vuole ucciderti guidando la macchina, c’è l’alcoltest: se positivo, il tizio viene fermato e paga. E per la droga? Non c’è nulla di simile all’alcoltest, per legge. Solo il prelievo ematico da conto dell’alterazione. Non basta nemmenop l’esame delle urine per accertare la guida drogata. Di recente, un brutto personaggio – rimasto coinvolto in un sinistro – è stato sottoposto all’esame in ospedale e per questo denunciato per guida drogata. Contro la conseguente condanna, l’interessato ha proposto appello e poi ricorso in Cassazione. Alla fine, ha vinto: niente esame del sangue, niente batosta. Il guaio è che devi dimostrare che la droga il guidatore l’ha presa poco prima, e non una settimana fa.

Il drogato che uccide in auto è troppo tutelato. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter (Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter sostituiscono l’originario comma 1, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117 convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 (in G.U. 3/10/2007, n. 230). Il presente comma è stato, successivamente, così modificato prima dal comma 2 dell’art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, poi dal comma 46 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94 e, infine, dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 33, L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del citato art. 33). Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222 (Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter sostituiscono l’originario comma 1, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dal comma 2-bis dell’art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 33, L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del citato art. 33).

Un allarme rosso molto sottovalutato. Fino al prossimo morto.

di Ezio Notte @ 00:00


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