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27 December 2011

Guidare l’auto a 17 anni: le regole infernali

Ma regole più facili no?

Decreto 11 novembre 2011, numero 213 (Gazzetta ufficiale numero 298 del 23 dicembre 2011).

1) Ai minori che hanno compiuto 17 anni e che sono titolari di patente di guida A1 per le moto è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli  di  massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, con  esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’art. 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente  di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni,  previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

2) Il minore autorizzato può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno  quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

3) I soggetti designati quali accompagnatori (massimo tre) dovranno avere un’età non superiore a 60 anni,  essere titolari da almeno 10 anni di patente B o superiore (con esclusione delle patenti speciali) e non aver subìto, negli ultimi cinque anni, la sospensione della patente.

Un incubo per i genitori: vedi qui.

Limite di potenza: vedi qui e qui.

di Ezio Notte @ 00:01


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