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18 November 2011

Il Consiglio di Stato prende a schiaffoni il nuovo danno biologico, che dimezza i risarcimenti per lesioni gravi

Il nuovo danno biologico è stato un po' malmenato

Ricordate la mia battaglia contro il nuovo danno biologico (una menomazione psico-fisica della persona, danno non patrimoniale), che dimezza  i risarcimenti per lesioni gravi? Era un tentativo di regalo del Governo (ex Governo) alle Assicurazioni. Ma ora arriva il Consiglio di Stato a prendere sonoramente a schiaffoni questa possibile legge birichina. Che Stefano Mannacio – massimo esperto di Rca – ha definito “scandalosa“.

In corsivo, i punti più importanti del parere del Consiglio di Stato al ministero della Salute. Le parti in grassetto sono quelle che mi eccitano maggiormente. Alla faccia di chi diceva che solo qualche blogger delirante potesse critare questa potenziale leggiaccia. E una calorosa stretta di mano pure alle Assicurazioni: se la meritano tutta.

Schema di regolamento recante tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell’art. 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il Ministero della salute chiede il parere di questo Consesso sullo schema di regolamento recante la tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti di invalidità e relativa quantificazione economica sulla base di indici moltiplicatori e correttivi.

Al fine di porre rimedio a tale stato di cose la legge 5 marzo 2001, n. 57 (disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) ha disciplinato la materia della valutazione medico-legale del danno derivante da incidenti stradali ed ha previsto in proposito l’emanazione di una tabella unica, valida su tutto il territorio nazionale, della menomazioni all’integrità psicofisica e del relativo valore percentuale e pecuniario, poi adottata con decreto del Ministro della sanità, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 3 luglio 2003, pubblicata sulla G.U. 11 settembre 2003 n. 211 (per le menomazioni comprese tra 1 e 9 punti di invalidità).

Aggiunge l’Amministrazione riferente che il sistema risulta poi completato dalla legge 12 dicembre 2002, n. 273 (misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) che, all’art. 23, ha previsto un’ulteriore tabella unica delle menomazioni al’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, da emanarsi con decreto del Ministro della Salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive e del Ministro della giustizia.

Peraltro il successivo d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private) ha abrogato il citato art. 23 della legge n. 273/2002, trasfondendo il relativo contenuto nell’art. 138. Afferma il Ministero della salute che, al fine di predisporre la tabella in questione, è stata istituita una commissione di studio, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei dicasteri interessati, dell’Inail, dell’Ania [le Assicurazioni], nonché di esperti di medicina legale ed è stata successivamente integrata anche dai rappresentanti delle associazioni dei familiari e vittime della strada e dell’Osservatorio della Lega italiana dei diritti dell’uomo.

Aggiunge l’Amministrazione che la predetta commissione ha completato i propri lavori in data 12 dicembre 2005, e che il relativo elaborato è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico ai fini della definizione dei valori pecuniari da assegnare ai vari punti di invalidità; quest’ultimo Ministero, poi, ha trasmesso la documentazione elaborata al Ministero riferente in data 1 febbraio 2006.

Di seguito sono stati acquisiti i pareri favorevoli alla prosecuzione dell’iter dello schema di regolamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della giustizia.

Infine, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di regolamento in esame nella riunione del 3 agosto 2011.

Quanto all’articolato sottoposto al parere di questo Consesso, osserva l’Amministrazione riferente che esso risulta costituito da un articolo unico, che rinvia alle allegate tabelle:
1.la tabella di cui al comma 1, lett. a), concernente le menomazioni alle integrità psicofisiche comprese tra 10 e 100 punti di invalidità;
2.la tabella di cui al comma 1, lett. b), concernente il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità.

La Sezione ritiene di dover esprimere le considerazioni che seguono.

a) Innanzitutto la Sezione evidenzia che il testo dello schema, sia nell’intestazione, sia nel contenuto dell’art. 1, sembra far riferimento alle sole lesioni di non lieve entità, ossia a quelle comprese tra i 10 e i 100 punti di invalidità, in attuazione del citato art. 138, commi 1 e 2, del d.lgs. m. 209/2005. In realtà, invece, nella tabella allegata, relativa ai coefficienti moltiplicatori del punto di invalidità, vengono contemplate anche le lesioni di lieve entità, comprese tra 1 punto e 9 punti di invalidità, attualmente disciplinate dal Decreto interministeriale del 3 luglio 2003. A ciò si aggiunga che anche la tabella delle menomazioni (Allegato II) indica, per talune di esse, valori variabili con un minimo inferiore a 10.

In proposito, la Sezione rileva che l’art. 139 dello stesso d.lgs. n. 209/2005 prevede una nuova disciplina regolamentare delle conseguenze risarcitorie non patrimoniali delle lesioni di lieve entità, caratterizzata da un modello procedimentale del tutto analogo a quello contemplato dal precedente art. 138 per le conseguenze risarcitorie (sempre non patrimoniali) relative alle lesioni di non lieve entità (ossia comprese tra i 10 e i 100 punti di invalidità).

Ne consegue che l’avvenuta inclusione nella tabella parametrica di riferimento allegata allo schema di regolamento in esame anche delle lesioni di lieve entità, sembra denotare la volontà del Governo di esercitare in questa sede anche la potestà regolamentare prevista dall’art. 139 del d.lgs. n. 209/2005; se questo è l’effettivo intento del Governo occorre, peraltro, che venga modificato lo schema in esame, nel senso di ricomprendere, nella intitolazione, nelle premesse, nel testo (composto di un unico articolo) e nella tabella di cui all’allegato III, il richiamo anche delle lesioni di lieve entità e della relativa disciplina legislativa, ossia l’art. 139 più volte citato. In via contestuale dovrà anche essere prevista l’abrogazione del decreto interministeriale che attualmente disciplina tale ultima materia.

b) Quanto ai coefficienti parametrici indicati nella tabella dei valori economici contemplata nell’allegato III, la Sezione osserva che la progressione dei coefficienti moltiplicatori ivi prevista non sembra rispondere a quanto stabilito dall’art. 138, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 209/2005. Con tale ultima norma il legislatore ha disposto che la tabella unica nazionale venga redatta secondo alcuni criteri, tra cui quello in forza del quale l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresca in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi.

Ebbene, se si esamina la sequenza dei coefficienti moltiplicatori previsti nella tabella, ci si avvede che essa non sembra rispettare il criterio della crescita più che proporzionale rispetto all’aumento dei punti di invalidità.
Va evidenziato che la tavola dei coefficienti moltiplicatori del punto riporta, per i punti da 1 a 9, i coefficienti da 1 a 2,30 in conformità a quanto previsto dall’art. 139, comma 6, del citato d.lgs. n. 209 del 2005, ma, rispetto al coefficiente 2,30 i coefficienti successivi sono sì cresciuti, ma in misura che appare non più che proporzionale, come invece la legge impone.

Tali osservazioni vengono svolte dalla Sezione in via collaborativa e nel pieno rispetto della discrezionalità tecnica che compete all’Amministrazione; ciò che si vuole evidenziare è che un eventuale scostamento del testo regolamentare dal criterio previsto espressamente dalla legge autorizzativa provocherebbe con molta probabilità la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria, con conseguente inutilità dell’esercizio della potestà normativa in esame.

c) La Sezione, inoltre, ritiene utile sottoporre all’Amministrazione riferente una possibile conseguenza distorsiva derivante dall’applicazione ai soli sinistri stradali degli indici parametrici contenuti nelle tabelle allegate allo schema di regolamento in questione: infatti, analoghe conseguenze sul piano lesivo verrebbero ad ottenere differenti trattamenti risarcitori, a seconda del solo fatto che la lesione sia avvenuta nell’ambito della circolazione stradale o meno. Valuti, pertanto, l’Amministrazione se sia utile promuovere una modifica legislativa in proposito, che consenta di ampliare lo spettro applicativo delle predette tabelle parametriche.

d) Peraltro, tornando all’analisi dello schema di regolamento in esame, ritiene la Sezione che, proprio al fine di eliminare ogni possibile dubbio interpretativo in sede applicativa, sia opportuno specificare nel testo dello stesso che esso si applica ai soli sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli. Infatti, la formulazione attuale non appare perspicua al riguardo, non facendo espresso richiamo di tale limitazione ratione materiae prevista invece (implicitamente per l’art. 138 ed esplicitamente per l’art. 139) dalla norma di legge autorizzativa all’esercizio del potere regolamentare in esame.

e) Da ultimo, la Sezione evidenzia che appare altresì opportuno inserire nel presente schema di regolamento una disciplina transitoria, onde chiarire che esso si applica a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite, anche ove l’evento dannoso si sia già verificato al momento di entrata in vigore del regolamento stesso. Tale chiarimento normativo sembra, infatti, utile per evitare un’applicazione temporale disomogenea sul territorio nazionale e anche per evitare possibili controversie sul punto.

f) Si suggerisce, infine, una revisione formale del testo (ad esempio, nelle premesse, con riguardo alla menzione del parere del Consiglio di Stato, sostituendo alla parola “seduta” la parola “adunanza”), e di apporre, alla fine, la clausola di inserzione.

foto flickr by GimmeFood :)

di Ezio Notte @ 00:26


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