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22 July 2013

Multa Tutor e Vergilius, facsimile ricorso vincente

Occhio ai tuoi diritti

Questo è un blog che combatte le ingiustizie (e i raccomandati che si annidano nei posti chiave). Ecco per voi un facsimile di ricorso vincente per una multa da Tutor e Vergilius. Qualcuno ha così tanta paura dei ricorsi vincenti, che per evitarli spara multe scontate del 30%: così incassa e nessuno gli rompe le scatole. Sentite qui cosa piazzare nel ricorso vincente.

Utilizzo dell’apposito decreto di approvazione ed omologazione rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e relativi alla strumentazione utilizzata in modalità automatica senza il rispetto dei canoni legislativi di cui all’art.192/5’ comma del regolamento di attuazione del c.d.s. quest’ultimo espressamente richiamato dal sesto comma dell’art.45 del c.d.s.

Parte ricorrente, in relazione alla strumentazione utilizzata dall’ente verbalizzante ed atta a rilevare le infrazioni in automatico, lamenta una chiara lesione dei dettami di cui all’art.192/5’ comma del regolamento di attuazione del c.d.s. il quale recita che: ‘la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi’.

Pertanto il diritto di omologa, da intendersi come diritto assoluto della personalità giuridica, è da considerarsi intrasmissibile a terzi soggetti.

Articolo, quello appena citato, peraltro espressamente richiamato dall’art.45 del c.d.s. il quale si occupa appunto della omologazione delle apparecchiature.

Ciò premesso appare opportuno precisare che in relazione alla omologazione del sistema di rilevamento di infrazioni autostradali SICVE-Tutor (n.3999 del 24/12/2004) il relativo bando di gara Direzione Generale Per la Sicurezza Stradale 05/09 dell’Anas che riguardava proprio l’adozione di un sistema per il controllo della velocità media prevedeva l’omologazione del sistema in capo all’offerente, in questo caso Autostrade per l’Italia spa con il suo Sicve Tutor.

Tuttavia con decreto dirigenziale n. 97818 del 9/12/2010 (all. n.2) la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a seguito di una istanza formulata sia dalla società Autostrade per l’Italia S.p.a. che dalla Società Autostrade Tech S.p.a. e datata 26/10/2010 (stante l’esistenza di un affitto di ramo d’azienda disposto in favore di quest’ultima) ha disposto il trasferimento delle omologazioni/approvazioni già concesse alla prima delle suddette Società alla già citata Autostrade Tech S.p.a., tra cui anche l’approvazione dell’attuale sistema di rilevamento per cui vi è ricorso.

Da notare che Autostrade Tech si è successivamente aggiudicata un consistente appalto per il sistema di pedaggiamento in free flow di Anas spa DG 13/10).

Detto trasferimento della omologazione è da considerarsi pertanto un chiaro negozio giuridico viziato di nullità il quale determina inevitabilmente la caducazione ex tunc di qualsivoglia profilo di illiceità amministrativa (o responsabilità contravvenzionale che dir si voglia) a carico dell’opponente, nel rispetto di un canone generale di tutti gli ordinamenti giuridici: il principio secondo il quale da un comportamento illegittimo non possono mai derivare effetti favorevoli per l’autore dello stesso o per chi ne è stato parte.

Chiara infatti per quanto ci riguarda direttamente una lesione dei dettami di cui agli articoli 45 del c.d.s. e 192/5’ comma del regolamento di attuazione del c.d.s. dato che la società Autostrade Tech S.p.a. è una persona giuridica diversa, autonoma e separata rispetto all’originario soggetto richiedente e quindi il trasferimento dell’approvazione del sistema SICVE-TUTOR dovrà considerarsi illegittimo, con la conseguente nullità del verbale opposto in quanto detto dispositivo non può essere utilizzato per l’accertamento delle violazioni in modalità automatica (art. 4 c. 3 L. 168/2002) e le sue risultanze non potranno costituire fonti di prova (art. 142 c. 6 C.d.S.), per il venir meno della prescritta omologazione o approvazione a seguito appunto dell’illegittimo trasferimento.

A dimostrazione di quanto appena espresso, ed in analogia alla presente fattispecie (dato che oggetto di causa riguarda una strumentazione diversa rispetto a quella presa in esame) appare utile citare e produrre la specifica sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli rubricata al n.344/2013 nonché l’ulteriore decisione del Giudice di Pace di Fasano rubricata al n.284/2012.

di Ezio Notte @ 21:59


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