28 August 2011
Lesioni gravi, non solo morte
La proposta di legge sull’omicidio stradale non riguarda solo la morte (punto uno in basso), ma anche le lesioni gravi (punto due). Com’è giusto che sia.
1) Chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da otto a diciotto anni . Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.
2) Chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da due mesi a due anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa.
foto flickr.com/photos/digitizedchaos
di Ezio Notte @ 15:41
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