12 November 2013
Omicidio stradale: nessun’altra soluzione contro l’alcol assassino
Ancora gravissimi incidenti dovuti all’alcol. Mentre i politicanti fanno la conta delle poltrone, e cercano di capire come mantenere il loro potere, ci sarebbe anche da fare qualcosa per migliorare la sicurezza stradale. Così, fra una fettuccina e l’altra. Fra un’auto blu e un privilegio. Fra uno stipendio e una consulenza d’oro. Sono presi a sbrodolare attorno al Tutor.
Un disegno di legge, che muore di stenti chissà dove, diceva una cosa intelligente.
In base alla normativa vigente la persona che, trovandosi alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, provoca un incidente stradale cui consegue la morte o il ferimento di terze persone risponde a titolo di colpa della propria condotta criminosa. In sintesi, all’agente viene contestata o l’ipotesi di cui all’articolo 589, secondo comma (in caso di morte), o l’ipotesi di cui all’articolo 590 del codice penale (in caso di lesioni, solo nell’eventualità che la parte offesa sporga querela entro novanta giorni dall’evento). A tali imputazioni potrà essere affiancata o la contestazione prevista dall’articolo 186 o quella prevista 187 del codice della strada, di cui al codice della strada, in base alla tipologia della sostanza indebitamente assunta (alcool o droghe).
È necessaria e opportuna una configurazione autonoma del reato nel quale la condotta (assumere alcool o droghe), associata alla conduzione di un veicolo a motore, assume la veste di reato voluto, ponendosi come elemento presupposto e rilevante rispetto a precise conseguenze giuridiche.
In sintesi, si vuole punire la condotta, consistente nel porsi alla guida di un veicolo nelle condizioni soggettive citate dato che ovvia e comune scienza ci avvisa che è fortemente probabile la possibilità di provocare incidenti stradali sotto l’influenza degli stati alterativi descritti. In questa circostanza la condizione di reale prefigurazione del possibile evento mortale o lesivo in termini di elevata probabilità si differenzia da quella che viene definita come colpa cosciente, che presuppone la convinzione del non verificarsi dell’evento, che peraltro rimane astrattamente possibile.
In due parole, devi fare paura al guidatore ubriaco o drogato: deve sapere che, se guida da tossico, rischia la galera pesante. E allora sì che la sicurezza stradale migliorerebbe.
Serve questo: chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona, è punito con la reclusione da nove a diciotto anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.
di Ezio Notte @ 21:14
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Categorie: Politici, Sicurezza
Tag: alcol, droga, omicidio stradale
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