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17 June 2017

Omicidio stradale, rivoluzione

 

Un disegno legge a protezione della patente

Un disegno legge a protezione della patente

Nato a marzo 2016, il reato di omicidio stradale presenta diversi guai: in particolare, un poveraccio che per un’imperdonabile distrazione, senza essere né ubriaco né drogato, causa una lesione fisica a un soggetto molto debole, rischia il ritiro della patente per 5 anni. Resta invece scarsa la prevenzione in materia di alcol e stupefacenti. Il Governo lavora sulle lesioni stradali, non sull’omicidio.

Su segnalazione di poliziamunicipale.it, ecco come l’omicidio stradale cambierà. C’è un disegno legge. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale.

Con i seguenti principi e criteri direttivi.

1) Prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pecuniaria, salva in ogni caso la procedibilità d’ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

b) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell’articolo 339 del codice penale;

c) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

2) Prevedere che, per i reati perseguibili a querela, commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

di Ezio Notte @ 21:38


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