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9 July 2013

Orario del Tutor sbagliato? Ricorso vincente contro la multa

Tutor? Difenditi

Hai ricevuto la multa da Tutor che ritieni illegittima? Non disperare. Ti aiuto io. Ecco cosa scrivere nel ricorso al Giudice di pace.

Vizi di forma presenti sul verbale notificato con contestuali violazioni dell’art.24 della Costituzione oltre che dell’art.201 c.d.s., dell’art.385 reg. di att. C.d.s., dell’art. 3 della legge n.241/90 nonché degli articoli 24 e 97 della Costituzione, per mancata indicazione:

– A) del preciso orario riferito alla contestata presunta infrazione;

– B) della possibilità di richiedere gli sviluppi video della riscontrata presunta infrazione;

– C) dei numeri di matricola delle apparecchiature utilizzate ai fini dei riscontri dei presunti eccessi di velocità;

– D) del limite di velocità vigente in quel determinato tratto autostradale.

– A) L’orario della contestata infrazione è dapprima indicato in maniera assai incomprensibile (alle xxxx del giorno xx e poi come UTC alle ore xxxxxx del medesimo giorno). Ovvio pertanto come la discordanza dell’ora sul verbale tra quella legale (?) e non (UTC – di cui non si riesce a decifrarne il significato) comporta una chiara lesione dell’art.201 del c.d.s. oltre che  dell’art.385 reg. att. c.d.s. nonché di tutti gli altri articoli indicati in premessa al presente motivo di opposizione e come tale da comportare la nullità dell’atto amministrativo notificato, sanzione compresa o quanto meno la derubricazione della contestata infrazione in altra più lieve; il sistema UTC peraltro non è previsto da alcuna norma del codice della strada.

A maggior conforto di quanto appena indicato parte ricorrente produce copia della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Grumello del Monte e rubricata al n.558/2010 (all. n.5).

– B) Occorre poi sottolineare che il verbale oggetto di contestazione è affetto da altro evidente vizio di nullità.

Infatti l’art. 345 Reg. c.d.s., comma 1, prescrive testualmente che l’accertamento della violazione dei limiti di velocità deve essere provato in modo chiaro ed accertabile, “tutelando la riservatezza dell’utente”.

È di tutta evidenza che la prova principale per dimostrare l’esattezza delle rilevazioni dello strumento elettronico, che, quindi, individui esattamente il tipo di veicolo in relazione alle circostanze di luogo e di tempo indicate nella contravvenzione, è rappresentata dalla documentazione fotografica e, nel caso di specie, dalla documentazione video che sia riferita sia alla fase di ingresso delle rispettive tratte poste sotto il controllo che alle fasi di uscita.

Nel caso de quo non si ravvede alcuna traccia circa la possibilità del trasgressore di poter accedere alla prova video, né tanto meno le modalità per l’accesso a tale documentazione.

Sul punto, si è pure pronunciato il Garante per la protezione dei dati personali che ha evidenziato che, sebbene non sia necessario trasmettere le foto idonee ad identificare i veicoli, esse, comunque, “DEVONO RIMANERE A DISPOSIZIONE DELL’INTERESSATO DEL VEICOLO PRESSO GLI UFFICI DEGLI ORGANI ACCERTATORI PER L’EVENTUALE VERIFICA DA PARTE DEL TRASGRESSORE”.

Sempre in relazione al presente verbale risulta quindi ulteriormente violato il diritto di difesa del cittadino ed ovviamente anche sotto tale aspetto, si chiede l’annullamento dello stesso.

– C) Il verbale non indica il numero di matricola delle apparecchiature utilizzate.

Tale lacuna rende altresì improponibile una eventuale produzione da parte resistente di certificati atti ad affermare una eseguita revisione periodica presso appositi centri SIT (secondo i parametri di cui alla legge n.273/91) della strumentazione utilizzata ponendosi altresì in conflitto con il tenore letterale dell’art.3 della legge n.241/90.

– D) Si consideri poi che il verbale non specifica quale fosse il limite di velocità vigente in quel determinato tratto autostradale con l’ulteriore specificazione che questa ulteriore omissione determina di per sé la nullità del verbale, sanzione compresa, per manifesta lesione di tutti gli articoli citati in premessa al presente motivo di opposizione.

di Ezio Notte @ 00:00


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