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3 November 2012

Pagare, grazie

Strade assassine

I gestori delle strade si rifiutano sempre di tirare fuori i quattrini. Anche quando le strade fanno schifo, quando ci sono le buche, quando la responsabilità di un incidente è loro. Quindi, accade che si debba andare in Cassazione. Eccoli serviti.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 settembre – 26 ottobre 2012, n. 18483

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 23 settembre 2003 il Tribunale di Roma accolse la domanda proposta da F.D.A. e condannò l’Assitalia e l’Aras, ritenutane la concorrente responsabilità seppure a diverso titolo con riferimento al sinistro stradale di cui l’attore era stato vittima, al pagamento in solido di € 1.309.744,65 per danno biologico e patrimoniale e la sola Anas al pagamento dell’ulteriore somma di € 17.300,00 corrispondente al 50% del danno materiale.
2. Con sentenza in data 18 ottobre 2005-7 marzo 2006 la Corte d’Appello di Roma attribuì al D.A. il concorso nella causazione del sinistro pari al 30%, determinò in complessivi € 577.862,14 il risarcimento dovuto, respinse la domanda nei confronti dell’Anas.
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: la presenza di sabbia sulla banchina stradale non costituiva una situazione di pericolo occulto e imprevedibile; il conducente rimasto ignoto aveva posto in essere una manovra imprudente e negligente, ma il D.A. procedeva a velocità sicuramente superiore al limite imposto dalla segnaletica stradale; il danno patrimoniale andava liquidato sulla base del triplo della pensione sociale in mancanza della dichiarazione dei redditi ai fini dell’imposta; non spettava il risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di cui il D.A. era utilizzatore.
3. Avverso la suddetta sentenza F.D.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi.
L’Anas ha resistito con controricorso, mentre l’Assitalia non ha espletato attività difensiva.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 d.l. 23 dicembre 1976, n. 357, convertito con legge 26 febbraio 1977, n. 39 e dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 2056, 2057, 2059 c.c. e 24 Cost.
Si censura la Corte d’Appello per avere determinato il danno patrimoniale sulla base del criterio automatico del triplo della pensione sociale anziché del reddito effettivo che egli si era offerto di provare.
1.2. Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla conferenza e rilevanza delle prove documentali in atti, della prova testimoniale sul reddito e della rilevanza della invocata C.T.O. ai fini dell’accertamento dell’effettivo reddito, mezzi di prova e richiesta formulate nelle conclusioni dell’atto di appello.
1.3. Le due censure, che … le medesime questioni possono essere trattate congiuntamente, risultano infondate.
Il ricorrente si duole della negata ammissione delle prove richieste con l’atto di appello, ma non considera che l’accoglimento della relativa istanza era ostacolato dal divieto di nuove prove in appello sancito dal comma 3 dell’art. 345 c.p.c. D’altra parte non trascrive il testo delle prove richieste impedendo al giudice di legittimità, che non ha accesso diretto agli atti, di valutarne l’indispensabilità.
Occorre rilevare che, nello stabilire il criterio cui fare riferimento per la liquidazione del danno patrimoniale, la sentenza impugnata ha fatto leva sull’assenza di qualsiasi reddito di lavoro per gli anni successivi al 1994 e sino al 1998 l’epoca del sinistro e ha rilevato che l’indagine tecnica espletata in primo grado aveva avuto carattere meramente esplorativo ed era pervenuta a conclusioni non suffragate da elementi probatori obiettivi e certi.
Sia il quesito di diritto, sia il momento di sintesi, prescritti dall’art. 366-bis c.p.c. applicabile alla specie ratione temporis, prescindono dalla ratio decidendi della sentenza impugnata e dalla disciplina di cui all’art. 345 c.p.c.
2.1. Il terzo motivo denuncia appunto nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 345, comma 3 c.p.c. e dell’art. 24 Cost.
Lamenta la mancata ammissione di mezzi di prova non potuti produrre in precedenza trattandosi di documenti sequestrati dalla Guardia di Finanza e non in possesso del ricorrente.
2.2. Il quarto motivo adduce nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 345, comma 3 c.p.c. sulla mancata ammissione in appello di prove precostituite rappresentate da documenti che era stato impossibile produrre in primo grado e che risultavano indispensabili per la decisione.
2.3. Il quinto motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del fatto controverso e oggettivamente decisivo per il giudizio costituito dalla possibilità del ricorrente di produrre tempestivamente in giudizio i documenti relativi ai propri redditi di lavoro autonomo che non erano più nel suo possesso e nella sua disponibilità perché sequestrati dalla Guardia di Finanza.
2.4. Anche queste tre censure consentono trattazione comune. A dimostrazione anticipata della loro infondatezza è sufficiente richiamare quanto già detto in ordine alla mancata trascrizione dei documenti, in palese violazione dell’art. 366, n. 6 c.p.c.
Giova aggiungere che fin da Cass. Sez. Un. n. 8203 del 2005 è orientamento consolidato che, non riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345, terzo comma, c.p.c. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova ‘‘nuovi’’ – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame: requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. Peraltro, nel rito ordinario, risultando il ruolo del giudice nell’inpulso del processo meno incisivo che nel rito del lavoro, l’ammissione di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili non può comunque prescindere dalla richiesta delle parti.
Peraltro i motivi in esame contengono prospettazioni (il sequestro di documenti da parte della Guardia di Finanza) che non risultano trattate avanti alla Corte territoriale e che, comunque, sono agevolmente superabili in quanto fin dal giudizio di primo grado il ricorrente avrebbe potuto produrre copie rilasciate dall’autorità procedente per l’utilizzazione a fini processuali.
La indispensabilità di un mezzo di prova richiede una valutazione di merito che nella specie è stata effettuata, con esito negativo, dalla Corte d’Appello.
3.1. Il sesto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2543 e 2051 c.c.
Si assume che la colpa dell’Anas deve considerarsi presunta salvo prova contraria a carico dell’ente convenuto.
3.2. La censura è fondata. E’ ormai superato da tempo l’orientamento giurisprudenziale, basato sull’art. 2043 c.c., è adottata anche dalla sentenza impugnata, che ravvisava la responsabilità dell’ente tenuto alla manutenzione della strada solo in presenza di una situazione di fatto inquadrabile nelle nozioni di insidia e di trabocchetto, la prova della cui esistenza gravava sul danneggiato e si è invece consolidato l’orientamento, fondato sull’art. 2051 c.c., secondo cui (Cass. sez. III, n. 23562 del 2011) è dovere primario dell’ente proprietario della strada (e dell’Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi al … del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trovi origine nella cattiva ed omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.
3.3. La sentenza va, dunque, cassata sul punto e il giudizio di rinvio procederà al nuovo esame applicando il principio di diritto sopra enunciato.
4.1. Il settimo motivo (erroneamente indicato ancora come sesto) lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del fatto controverso e oggettivamente decisivo per il giudizio costituito dall’asserito concorso di colpa dell’ing. D.A. nella produzione del sinistro.
4.2. La censura è inammissibile perché supportata da affermazioni generiche e implicanti valutazioni di merito.
5.1. L’ottavo motivo (erroneamente indicato come settimo) adduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del fatto controverso e oggettivamente decisivo per il giudizio costituito dall’asserito concorso di colpa dell’ing. D.A. nella produzione del sinistro.
5.2. Anche questa censura tratta il tema della dinamica del sinistro e implica apprezzamento di fatto e valutazioni di merito non consentiti in sede di legittimità.
6. Conclusivamente, viene accolto il sesto motivo, mentre il ricorso va rigettato nel testo. Il giudice di rinvio, che si designa nella corte d’Appello di Roma, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Accoglie il sesto motivo del ricorso, che rigetta nel resto. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

di Ezio Notte @ 00:42


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