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Cassazione / Parcheggio a pagamento in vacanza: se l’auto sparisce, il gestore ne risponde
30 July 2010
Un "mini" parking americano...
In vacanza capita di parcheggiare l’auto dove mai ci è capitato di sostare. Per esempio, in un’area fuori da una discoteca o di un concerto, o in una zona dove si fa una gita con la famigliola. Ebbene, sappiate che – se la macchina sparisce – il gestore dell’area di sosta recintata deve a risarcire il proprietario per il valore della vettura: parola di Cassazione (sentenza 1957 del 25 novembre 2008, depositata il 27 gennaio 2009). Un principio chiaramente valido anche in qualsiasi periodo dell’anno e in qualsiasi città si verifichi il furto.
E se l’area è incustodita? Il proprietario dell’auto ha diritto al risarcimento. Perché questo valga, ossia perché il contratto fra automobilista e gestore si perfezioni, è sufficiente che il guidatore paghi al gestore.
Com’è intuibile, il gestore non ne vorrà sapere di rimborsarvi (è già successo in passato), per via di una frase in un cartello all’inizio dell’area di sosta: “Il gestore non è responsabile in caso di furto”. Ma trattasi di una clausola vessatoria (ai danni del cliente) del contratto fra automobilista e gestore.
Ricordatevi, in caso di furto, di farne subito denuncia a Forze dell’ordine e Assicurazione. Poi chiedete il risarcimento al gestore del parcheggio, tramite raccomandata con avviso di ricevimento: serve sempre una prova dell’avvenuta richiesta di rimborso.
Discorso molto più complesso se la macchina non è stata rubata, ma ha solo subìto danni nel parcheggio: vi tocca dimostrare che la vettura non era già danneggiata prima del parcheggio.
foto flickr.com/photos/opalsson
di Ezio Notte @ 00:01
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