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16 April 2013

Patente, uno schema prezioso

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 10.4.2013, il decreto che – recependo la direttiva 2012/36/UE – modifica in parte gli allegati I e II della decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2. Con riferimento alle caratteristiche dei veicoli utili a sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, per il conseguimento delle patenti di guida, per il periodo decorrente dalla data della presente circolare ed entro e non oltre il 30 giugno 2013, il candidato può essere ammesso a sostenere le predette prove o su veicoli conformi alle caratteristiche già prescritte nell’allegato II, lettera B, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011 e s.m.i., o su veicoli conformi alle seguenti prescrizioni:

a) per i veicoli di categoria A1, A2 e A è consentita una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima già prescritta.”;

b) per la patente di categoria A1: motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg;

c) per la patente di categoria A2: motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg;

d) per la patente di categoria C: un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva;

e) per la patente di categoria CE: un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e dilarghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva.

di Ezio Notte @ 04:15


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