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10 June 2013

Polizia locale: il Siapol risponde al Sole 23 Ore

Di chi l'abbaglio?

Titola il Sole 24 Ore del 3 giugno 2013: “La Polizia locale può essere guidata da un ‘non’ vigile”. nell’articolo si dice fra l’altro che: i dirigenti della polizia municipale non devono necessariamente essere vigili, essendo sufficiente che ne abbiano i requisiti; il corpo della polizia locale non si deve occupare di compiti gestionali sui quali è chiamato ad esercitare compiti di controllo; a guidare tali strutture non vi deve essere per forza un dirigente. Sono queste le principali indicazioni contenute nella sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 2607/2013.

Risponde il Siapol (sindacato Polizia locale), che fra le altre cose afferma, in corsivo:

La sentenza del Consiglio di Stato alla quale si fa riferimento dice esattamente il contrario. Infatti tratta di un ricorso proposto da un Comandante di un Comune della Toscana contro una delibera dell’Amministrazione che aveva designato, in sua vece, un altro dirigente. Il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato alcuni principi definiti dalla legge dello Stato 7/3/1986 n.65 (Legge quadro sulla polizia municipale) e, pertanto ha ricordato quello che era già noto a tutti, pertanto, nulla di innovativo (non come dichiarato nell’articolo che li tratta come “principi innovativi”),  ribadisce alcuni concetti che sono stati sanciti da altre sentenze:

–   Il Corpo di Polizia Locale, con a capo il Comandante, è una struttura autonoma non incardinabile in una struttura amministrativa più ampia;

–   Le funzioni e l’incarico di Comandante/Responsabile non sono assolutamente attribuibili a personale dirigente o a funzionari che non appartengano alla polizia locale e non in possesso dello specifico profilo professionale;

–   Il Servizio di Polizia Locale è incardinabile in una struttura amministrativa più ampia solo per quanto riguarda la competenza delle attività  amministrative, senza che ciò possa limitare la diretta relazione tra Sindaco e Responsabile del Servizio, che rimane autonomo nella gestione dello stesso, con esclusiva responsabilità  nei confronti del Sindaco.

Anzi, proprio la sentenza ribadisce che a vertice del Corpo di polizia municipale non può essere posto un comandante che non appartenga allo “status” di appartenente alla polizia municipale.

“quanto, invece, alla provenienza del Comandante, al vertice del Corpo di Polizia municipale è posto un comandante, anche egli vigile urbano, che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco. Tale posizione, deve aggiungersi, non è affidabile ad un dirigente amministrativo che non abbia lo status di un appartenente al Corpo di polizia municipale. (Cons. St., sez. V, 27 agosto 2012, n. 4605; sez. V, 4 settembre 2000, n. 4663).”

Nel caso esaminato, il ricorso verteva anche sul fatto che il comandante non fosse stato scelto tra gli appartenenti al Corpo ( cosa questa che non appare obbligatoria potendosi sceglierlo anche da un altro Comando), ma nel caso in esame colui che era stato designato dall’amministrazione aveva acquisito in seguito lo “status” di vigile urbano poiché al momento della pronuncia aveva frequentato il corso apposito previsto dalla regione Toscana. Solamente tale acquisizione ha evitato di accogliere il ricorso.Ovviamente la sentenza, arrivando dopo 4 anni dal primo ricorso, ha preso in esame lo status quo, invece di esaminare i requisiti posseduti dagli interessati al momento del ricorso, ma questa è un’altra storia.

Da qui ad affermare quanto scritto nel titolo del suo giornale, c’è una bella differenza, infatti, come sopra riportato, il Consiglio di Stato ha affermato esattamente il contrario.

Credo che sia ormai noto a tutti che le sentenza hanno effetto per ogni singolo caso esaminato ma occorrerebbe, secondo noi, un’analisi meno superficiale prima di scrivere un articolo con un titolo che genera confusione e che non corrisponde al vero.

Possibile che il Sole 24 Ore abbia preso un abbaglio del genere?!

di Ezio Notte @ 00:00


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