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31 July 2012

Questa robaccia è fuori legge

Chi multa i Comuni?

Non esiste nel Codice della strada, non è previsto da nessun Decreto ministeriale, non c’è nessuno Schema attuativo, eppure i Comuni in città dove si va a 50 km/h piazzano gli Speed Check, quei robi simili ai cassonetti dell’immondizia, però di colore arancione. Dentro, i Comuni ci mettono gli autovelox fissi. Possono farlo? No. Eppure lo fanno: perché? Semplice: non c’è un ente sopra i Comuni che li rimpinza di multe per ogni porcheria ai danni degli automobilisti.

Il ministero dei Trasporti è stato più volte chiaro in materia: “Con riferimento a quanto esposto nel quesito in oggetto, si comunica che i manufatti in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), e dunque per essi non risulta concessa alcuna approvazione, ai sensi dell’art. 45 c. 6 del Codice e dell’art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale. L’art. 60 della Legge 29 luglio 2010 , n. 120, Disposizioni in materia di sicurezza stradale, rinvia ad apposito decreto ministeriale, non ancora emanato, la definizione delle caratteristiche degli impianti da impiegare per la regolazione della velocità. Poiché i manufatti in questione non possono essere classificati come impianti, in quanto privi di qualsivoglia dispositivo deputato alla specifica funzione, essi probabilmente non potranno neppure essere ricondotti alla futura nuova disciplina che sarà introdotta in attuazione del suddetto art. 60 L. 120/2010.
L’eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato in quanto i manufatti non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal vigente Regolamento. Allo stato attuale, a parere di questo Ufficio, l’unico impiego consentito è quello che prevede l’installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato, ovvero quando è previsto, all’interno delle strategie di controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di polizia stradale, un ricorso frequente all’utilizzo di box di contenimento per collocarvi un rilevatore mobile, considerato che anche una collocazione fissa non implica necessariamente un’attività di rilevamento continuativa; in tali casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della velocità”. Ossia, tutt’al più quesi cosi arancione sono utilizzabili vuoti, per spaventare.

Allora, nel mentre che non c’è il Decreto di attuazione, i Comuni usano gli Speed Check con gli autovelox fissi dentro e senza Vigili accanto. Vietatissimo. Allo stesso modo, anche se manca il Decreto di attuazione che regolarizza gli incassi degli autovelox (non c’è lo Schema che assegna i proventi ai gestori delle strade), i Comuni lasciano accesi quegli autovelox.

Morale: quando fa comodo a loro, se non c’è la legge, i Comuni s’incuneano nei meandri del Codice della strada per sgraffignare il malloppo. Quando per loro è scomodo, se non c’è la legge, dicono che la norma non esiste e quindi possono fare il bello e il cattivo tempo. Un esempio? Non c’è la norma che regola la durata della luce gialla del semaforo, e così la fanno durare un paio di secondi stitici per dare le multe con gli apparecchi elettronici.

In tutto questo, il Governo centrale che fa? Dopo aver reso più difficile fare ricorso (si paga la tassa di 37 euro per rivolgersi al Giudice di pace), vuole introdurre il pagamento rapido col bancomat, come narra la “relazione” al Disegno di legge sul nuovo Codice della strada: “Di particolare rilievo è la disposizione dell’articolo 4, che consente una riduzione del 20 per cento dell’importo delle sanzioni per violazioni del codice della strada quando il pagamento sia effettuato entro cinque giorni. La ratio della disposizione è quella di affiancare all’inasprimento delle sanzioni operato negli ultimi anni una disposizione che consenta un incentivo a comportamenti virtuosi, qual è il pagamento della sanzione in tempi rapidi. Ciò nella convinzione, da ritenersi valida non solo con riferimento alla sicurezza stradale, che l’effetto dissuasivo di una sanzione derivi, prima che dalla sua entità, dalla sua certezza. Si prevede inoltre la possibilità di pagamento delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronici e la possibilità di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada tramite posta certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima. Si autorizza infine la stipulazione di convenzioni con banche e intermediari finanziari, al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti in forma elettronica”. Soldi rapidi e caldi, e zero ricorsi, alé.

Domanda al Governo dei Tecnici e ai parlamentari: ma non c’è nulla di più urgente che riguarda il Codice della strada e i Comuni?

di Ezio Notte @ 12:03


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