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16 November 2011

Rapporto fra positività al test e stato di ebbrezza: parola all’avvocato Walter Gravante

Alcol, novità importante

Sintetizzo quanto potete trovare per esteso su un sito molto interessante: cercasentenze.

Il primo interrogativo che si pone – si chiede l’avvocato Walter Gravante – è il seguente: cos’è lo stato di ebbrezza? Il Codice della strada non fornisce una definizione in merito, atteso che si limita a prescrivere un divieto che riguarda sia la guida sotto l’influenza dell’alcool che quella con l’influenza di sostanze stupefacenti.

Secondo il disposto dell’art. 186, primo comma, è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Pena, una multa.

Ma non viene fornita una nozione dello stato di ebbrezza.

Il fatto di ritenere il soggetto in tale stato dopo il superamento di determinati coefficienti non implica che lo stesso sia effettivamente in tali condizioni, posto che il legislatore ha stabilito una “presunzione di ebbrezza” in base alla quale il raggiungimento di un tetto numerico fa ritenere sussistente tale stato.

Pertanto, dopo aver preso atto di tale lacuna normativa, tentiamo di formulare una definizione, possibilmente esaustiva, di tale stato.

Lo stato di ebbrezza è una condizione di disarmonia psicofisica, determinata dall’assunzione di tali sostanze, a causa della quale venga a difettare la prontezza dei riflessi o la valutazione delle contingenze della circolazione, che costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza della guida.

La definizione appena elaborata, tuttavia, fa sorgere un ennesimo interrogativo che si pone in maniera immediata. Sussiste tale stato se vengono superate determinate percentuali o quando il soggetto si trovi realmente in condizione di disarmonia ?

Risulta, altresì, possibile l’ipotesi contraria, cioè che un conducente, risultato negativo al test, non sia in grado di guidare per ragioni del tutto indipendenti dall’assunzione di alcool o stupefacenti.

La risposta alle domande appena poste si ha esaminando due concetti che si pongono su piani del tutto differenti: a) lo stato di ebbrezza; b) la positività al test.

a) Lo stato di ebbrezza denota una condizione psicofisica, legata all’assunzione di tali sostanze, che determina una carenza di riflessi o una erronea valutazione delle contingenze della circolazione.

b) La positività al test, invece, indica la presenza nell’organismo di sostanze alcoliche o stupefacenti, ma nulla rileva in relazione alla reale condizione fisica e psichica del soggetto nel momento in cui è stata effettuata l’analisi.

Il conducente, in altre parole, potrebbe aver assunto, anche pochissimi giorni prima dell’espletamento del test, determinate sostanze, e, di conseguenza, conservare, nel proprio organismo, le relative tracce.

La positività al test, tuttavia, non prova assolutamente che sussistesse una condizione di incapacità alla guida nel momento in cui è stato effettuato il relativo accertamento.

Il tutto in considerazione del fatto che una determinata sostanza, di qualunque tipo, impiega del tempo per essere eliminata dall’organismo, di conseguenza, finché non venga del tutto espulsa, resta all’interno del corpo umano facendo risultare il test positivo.

Ma ciò non vuol dire che il soggetto fosse in stato di ebbrezza, atteso che i sintomi di tale stato sono molto più brevi, nel tempo, rispetto a quelli di positività del test.

L’effetto inebriante delle sostanze alcoliche o stupefacenti, in altre parole, dura solo poche ore, mentre la positività al test può, talvolta, durare, specialmente nei soggetti particolarmente sensibili a determinate sostanze o con un metabolismo più lento, alcuni giorni. Si tratta, però, di due concetti che devono restare su due piani ben distinti.

La Suprema Corte ha sostenuto, a tal proposito, che i risultati delle analisi possono essere disattesi in presenza di elementi di fatto che depongano in senso contrario alle risultanze del test.

Il suddetto orientamento, peraltro, è perfettamente conforme alla realtà in quanto si può verificare, per esempio, che un determinato soggetto, pur non presentando segni esteriori di ebbrezza, manifesti, all’esame effettuato, una positività al test.

È altresì possibile, allo stesso modo, che una persona, pur presentando, almeno apparentemente, sintomi simili a quelli dello stato di ebbrezza, sia in grado di guidare in perfetta efficienza.

In quanto all’accertamento sintomatico, viene spesso effettuato esternando, in totale assenza di una adeguata preparazione, valutazioni mediche le quali postulano una particolare e specifica competenza in materia sanitaria, che sicuramente non hanno le forze di polizia, che ricorrono a formule standard (alito vinoso, linguaggio sconnesso, difficoltà a stare in piedi, occhi lucidi ecc), attribuendo a tutti i soggetti controllati gli elementi sintomatici di tale stato.

Nei verbali di contestazione si fa, talvolta, riferimento, alle pupille “dilatate”, tuttavia ci si chiede, sempre dal punto di vista empirico, rispetto a che cosa siano “dilatate”, atteso che difetta totalmente, nella fattispecie, il “secondo termine di paragone”.

Se un conducente, per esempio, fosse stanchissimo (manifestando, con sintomi evidenti, tale affaticamento) a causa di un massacrante turno di lavoro, sicuramente sarebbe pericoloso, per la sicurezza della circolazione, qualora non sia in grado di tenere una condotta di guida prudente; in tal caso, però, nessuna norma lo punirebbe.

La decisione del legislatore di considerare in stato di ebbrezza un soggetto che superi la soglia normativamente prevista, quindi, è molto discutibile sul piano medicolegale.

Sembra, infatti, particolarmente difficile sottrarsi dalla responsabilità penale, per aver guidato dopo aver assunto sostanze incriminate, anche se, in concreto, non si manifestano i sintomi dell’ebbrezza. Sul piano strettamente processuale la presunzione di ebbrietà, in concreto difficilmente superabile, pone, nei confronti dell’imputato, l’onere di dimostrare di non essere in stato di ebbrezza.

Tale presunzione, a nostro avviso, contrasta decisamente con il principio “in dubio pro reo”.

foto flickr.com/photos/uggboy

di Ezio Notte @ 00:09


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