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22 January 2014

Rc auto, decreto Destinazione Italia: la commissione Giustizia lo fa a pezzi

Il decreto Rca dopo la pettinata della commissione Giustizia

Mi vien da ridere. Il ministero dello Sviluppo economico ha partorito l’articolo 8 del decreto Destinazione Italia. Di che si tratta? Di regali alle Assicurazioni. E di un danno tremendo per i carrozzieri indipendenti. La riparazione viene data in mano alle Compagnie e ai loro carrozzieri fiduciari. Alla faccia della concorrenza e della libertà d’impresa. Poi arriva la commissione Giustizia, che distrugge, in un parere, l’articolo 8. Tu a chi credi? Al ministero dello Sviluppo economico, che fa i regali alle Assicurazioni? Oppure alla commissione Giustizia, che vuole rimettere le cose a posto? Vedi un po’ tu. Per farti un’idea, dice queste cose. A parlare è la commissione Giustizia, non un piccolo blogger di un blog contadino, voce nel deserto in mezzo ai quotidiani che fanno copiaincolla delle veline dell’Ania.

1) L’articolo 8, comma 1, lettera b) inserisce un ulteriore comma 1-bis all’articolo 132 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), stabilendo che “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo”; la previsione solleva serie perplessità. Con essa, infatti, si intende introdurre una prova legale civile (piena prova delle risultanze del dispositivo – c.d. scatola nera – in relazione ai fatti cui esse si riferiscono), il cui superamento è possibile solo attraverso la  prova, a carico della parte contro la quale tali risultanze sono prodotte, che dimostri “il mancato funzionamento del dispositivo”; la “prova contraria” appare,  in realtà, di impossibile realizzazione, dal momento che la parte interessata dovrebbe provare “il mancato funzionamento” della scatola nera che, se collocata su veicolo della controparte, non è nella sua disponibilità. Né – anche se nel corso del processo dovessero emergere elementi di dubbio sull’attendibilità dei dati dell’apparato – si potrebbe chiedere al giudice di procedere ad una consulenza tecnica d’ufficio, poiché a fonte dell’assenza di prova circa il mancato funzionamento, si perfezionerebbe la prova legale e non vi sarebbe spazio per l’attivazione dei poteri istruttori del giudicante;

2) all’articolo 8, comma 1, lettera c), il nuovo comma 3-bis dell’articolo 135 CAP prescrive che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, “nonché” dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. La disposizione pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, dal momento che introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, destinata a valere per una sola parte processuale e per una sola categoria di soggetti danneggiati. Si prevede, segnatamente, una preclusione pre-processuale a carico di una sola parte processuale mentre, la controparte, cioè il danneggiante ovvero l’assicurazione del danneggiante, potranno presentare i testimoni secondo i normali canoni procedural-civilistici. Una simile deroga, pertanto, anche per evitare che si produca un effetto discriminatorio in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, oltre che nella condivisibile ratio di contenimento del fenomeno delle frodi, deve trovare un più solido fondamento nel principio di ragionevolezza; si ritiene, in sostanza, che il solo intento di ridurre le frodi, di per sé, possa giustificare una anticipazione del termine di identificazione dei testimoni a carico di una sola parte processuali, ma non una anticipazione così estrema come quella prevista dalla disposizione in esame;

3) L’articolo 8, comma 1, lettera d), inserisce il nuovo articolo 147-bis del CAP in tema di risarcimento in forma specifica, con il quale si attribuisce all’impresa di assicurazione la facoltà di risarcire in forma specifica attraverso carrozzerie convenzionate, in tutte le ipotesi di danni a cose ed in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo una garanzia di almeno due anni sulle riparazioni effettuate per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. Nei contratti in cui è prevista tale facoltà deve essere prevista una riduzione del premio. Il danneggiato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica, per rivolgersi ad una carrozzeria di propria fiducia. In tal caso il risarcimento non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione mediante impresa convenzionata. La somma è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato; la disposizione non appare condivisibile poiché, di fatto, attribuisce all’assicuratore il potere di decidere le condizioni di mercato dell’autoriparazione e la conseguente riduzione dei margini di impresa determinerebbe una riduzione degli standard qualitativi e di sicurezza delle riparazioni. Vi è inoltre il rischio che la creazione di un percorso privilegiato verso le imprese fiduciarie dell’assicuratore spinga le imprese indipendenti fuori dal mercato, limitando fortemente la capacità contrattuale in questo settore. In sostanza l’artigiano carrozziere verrebbe trasformato in “terzista”, sotto il diretto controllo del sistema assicurativo, con il conseguente impoverimento di tutto il settore della riparazione e la conseguente minore qualità dei lavori di riparazione, con grave pregiudizio per gli assicurati; la disposizione, quindi, deve essere soppressa.

di Ezio Notte @ 22:49


1 Comment

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QUI 1 Commento

  1. Forse forse…qualcuno si sveglia. E dire che l’ Indennizzo diretto e’ “solo” una convenzione e che, a mio parere, sarebbe giusto per il danneggiato poter scegliere, anche in via stragiudiziale, di NON utilizzarla !?

    Comment by Fabrizio Gonnella — 23 January 2014 @ 11:22

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