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26 January 2014

Rc auto, disastro Governo Letta: la scatola nera è un pasticcio

Il giallo della scatola nera

Il decreto Destinazione Italia prevede la scatola nera. Il Governo Letta (e in particolare il ministero dello Sviluppo economico) ha combinato un bel pasticcio. La scatola nera, col decreto Rca, fa piena prova nel processo civile: si vede la registrazione che l’apparecchio ha fatto del dispositivo per capire chi ha colpe nel sinistro. Assurdo.

Infatti, come ricorda la Carta di Bologna (le sigle che contestano il Governo Letta, guidate da Federcarrozzieri), singolare ed estemporanea appare la decisione di intervenire nel processo civile, con un provvedimento che addirittura interferisce sul libero convincimento del giudice, nella delicata fase di acquisizione e valutazione delle prove. Nel processo civile inoltre il concetto di “piena prova” riguarda la valutazione che compie il giudice sulle prove raccolte relative alla domanda che, per essere accolta, deve appunto essere provata. Altro è il concetto di “prova legale”, che attiene al diverso sistema delle presunzioni o delle prove tipiche, e certamente nel nostro sistema processuale non è ammissibile l’introduzione di alcuna prova legale di tal fatta.

Secondo quanto previsto nel decreto, l’acquisizione e la valutazione della prova vengono demandate, sconvolgendo ogni regola relativa agli oneri che incombono sulle parti, a uno strumento tecnico, le cui caratteristiche debbono ancora essere definite, il cui responso avrebbe valenza “oracolare”, senza che sul punto possa svolgersi qualsivoglia controllo, aggravando inoltre ogni processo civile dell’onere di costose consulenze tecniche. La norma inoltre denota una sostanziale non conoscenza dei meccanismi processuali e dal punto di vista sostanziale oltre ad essere inutile rischia di essere controproducente.

Il danneggiato che agisce in giudizio è sempre e comunque tenuto a fornire la prova delle proprie allegazioni e i risultati della scatola nera ove contrastanti con le allegazioni di chi agisce in giudizio, non fanno altro che rafforzare gli oneri probatori che già gravavano sulla parte.

Nel caso di eventi fraudolenti, verificatisi con modalità rese artatamente compatibili con le risultanze dello strumento tecnico, attribuendo a tali esiti “piena prova” si impedirebbe all’assicuratore ogni difesa. La norma, per com’è scritta, è poi gravemente ingiusta poiché fa ricadere le conseguenze dei “risultati” del dispositivo tecnico anche sul soggetto danneggiato che di fatto è la controparte del proprietario veicolo che monta l’apparato, controparte che non ne ha la materiale disponibilità, che non può accedere ai dati del dispositivo e non può evidentemente confutarne la interpretazione. In questo caso dunque la norma è contraria all’art. 111 della Costituzione, che prevede la parità delle parti all’interno del giusto processo. Ma robe da pazzi.

di Ezio Notte @ 19:03


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