14 January 2014
Rc auto, i sindacati che dovrebbero proteggere i carrozzieri: allora è meglio che i riparatori facciano da sé
In teoria, i sindacati dovrebbero difendere i lavoratori. Lo so che è teoria ottocentesca. Ma io dico quel che dovrebbe essere la realtà. Poi succede che il Governo Letta, su spinta del ministero dello Sviluppo economico (specie la senatrice Vicari), scriva il decreto Destinazione Italia. E che queste norme siano tutto quello che le Assicurazioni vogliono. Tanto da essere nominato decreto Destinazione Ania (la strapotente Confindustria delle Assicurazioni). Un decreto ammazza-carrozzieri, perché mette la riparazione nelle mani delle Compagnie, tagliando fuori i carrozzieri indipendenti. Dovrebbero pensarci i sindacati a proporre emendamenti utili per i carrozzieri. E invece succede l’incredibile. O meglio, quello che è incredibile in un Paese del Nord Europa. Ma che è possibile in una nazione alla deriva verso il Centro Africa. Succede cioè che i sindacati piazzino emendamenti che favoriscono ancor più le Assicurazioni. Le quali stanno stappando bottiglie di champagne nella sede Ania, per il fatto che si trovano un ministero ormai definibile dell’Arretratezza economica, e sindacati inspiegabilmente dalla parte dell’Ania stessa.
Dunque, 1. Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della normativa vigente, In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio, l’entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l’IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell’importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell’anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall’autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall’IVASS. Nelle more dell’adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Nei casi di cui al presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura, corrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l’impresa di assicurazione e l’impresa di autoriparazione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato
Con tale emendamento, spiega Davide Galli, di Federcarrozzieri (non il classico sindacato, ma una rappresentanza dei carrozzieri indipendenti), dopo aver previsto l’ovvia libertà di scelta del danneggiato non si cancella la“facoltà” delle imprese assicurative di offrire la riparazioni presso strutture convenzionate. Quindi, da un verso si dice che il danneggiato ha facoltà di riparare dove ritiene opportuno, ma da altro verso, in evidente contraddizione, si prevede che la compagnia possa costringerlo alla reintegrazione in forma specifica. Ancor peggio quel che segue: “nei casi di cui al presente articolo” (quindi sia che si ripari dal proprio carrozziere sia che si ripari presso quello della Compagnia) la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente al riparatore previa presentazione di fattura “corrispondente alla valutazione preventiva del danno congiunta e condivisa tra l’impresa di assicurazione e l’impresa di autoriparazione”. In sostanza viene introdotto l’obbligo per il riparatore, se vuole ottenere il pagamento, di concordare il danno, senza nulla prevedere per il caso in cui l’impresa intenda pagare meno di quanto richiesto dal riparatore. O meglio: è evidente che in tal caso non si applicherebbe la norma e quindi verrebbe pagato direttamente il danneggiato impedendo di fatto alle imprese indipendenti di incassare l’importo di fatture relative a lavori svolti con costi orari non condivisi dalle compagnie o banalmente con eventuali costi di noleggio, e ciò per la sola ragione che gli stessi non risultano “concordati”.
di Ezio Notte @ 21:09
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