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21 December 2013

Rc auto, ispezione e scatola nera: sono solo fregature per l’automobilista

Automobilista, vuoi comprare anche un monumento?

Dice il decreto Destinazione Italia: “Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto”. E fin qui ci siamo.

Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo”. Ma che cosa devono ispezionare le Assicurazioni? Io cliente, dopo il quarto anno dalla prima immatricolazione, sono obbligato a sottoporre a collaudo il veicolo (poi ogni due anni): non ci si fida della Motorizzazione o dell’accuratezza delle revisioni periodiche? E poi: la Compagnia fa l’ispezione: chi paga? Io, assicurato. Tutto viene caricato addosso a me, stando che le Assicurazioni non sono enti di beneficenza. Dov’è lo sconto? Forse ci vuole un super sconto, che compensi l’aumento tariffario dovuto all’ispezione.

Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo”. Stai pur tranquillo che questi costi poi alla fine li paghi tu, automobilista.

Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non è inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione”. Il 7%? Ti do in mano la mia privacy, puoi vedere se io con l’amante in motel, e tu mi dai il 7% di sconto? Ridicolissimo.

State attenti. In caso di sinistro, i dati potrebbero essere usati dalle Compagnie. Che così attuano l’ennesimo controllo sui sinistri. Superavi di un chilometro orario il limite di velocità? E io non ti do il risarcimento, oppure ti taglio il rimborso.

di Ezio Notte @ 17:14


1 Comment

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QUI 1 Commento

  1. Installare la dashcam e chiedere lo sconto equivalente alla scatola nera ..
    Difendiamoci da soli

    Comment by Ombralunga — 27 December 2013 @ 00:11

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