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23 February 2014

Renzi, la Rca con quella denuncia del sinistro lede i diritti degli automobilisti

Renzi alla prova del nove subito

Il vecchio articolo 8 del decreto Destinazione Italia, fotocopiato in uno squallido disegno di legge Rca, ledeva i diritti degli automobilisti. Renzi deve schierarsi a favore della libertà. In particolare, le possibili future norme prescrivono che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, “nonché” dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

La disposizione pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, dal momento che introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, destinata a valere per una sola parte processuale e per una sola categoria di soggetti danneggiati. Si prevede, segnatamente, una preclusione pre-processuale a carico di una sola parte processuale mentre, la controparte, cioè il danneggiante ovvero l’assicurazione del danneggiante, potranno presentare i testimoni secondo i normali canoni procedural-civilistici. Una simile deroga, pertanto, anche per evitare che si produca un effetto discriminatorio in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, oltre che nella condivisibile ratio di contenimento del fenomeno delle frodi, deve trovare un più solido fondamento nel principio di ragionevolezza; si ritiene, in sostanza, che il solo intento di ridurre le frodi, di per sé, possa giustificare una anticipazione del termine di identificazione dei testimoni a carico di una sola parte processuali, ma non una anticipazione così estrema come quella prevista dalla disposizione in esame.

di Ezio Notte @ 12:32


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