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1 December 2012

Ricorso al Giudice di pace contro una multa illegittima: occhio all’articolo 155 del Codice di procedura civile

Che dice la Cassazione

Sentite che dice la Cassazione civile sezione VI 5/11/2012 n. 18966 sul ricorso anti-multa.

Ricorso al giudice di pace – art. 155 c.p.c. – l’ultimo giorno per la presentazione cade di domenica – proroga al primo giorno non festivo successivo
(Omissis)
Per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace l’ …. ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica il 20 aprile 2011.
L’intimato Comune di Roma non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Preliminarmente si rileva che il ricorso per cassazione è stato avviato alla notifica a mezzo del servizio postale, ma parte ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione. Nel merito, il ricorso sarebbe fondato.
Occorre premettere che, poichè il ricorso in opposizione al giudice di pace ai sensi dell’art. 204-bis può essere proposto anche a mezzo del servizio postale, l’opposizione deve considerarsi tempestiva qualora la consegna del plico all’agente postale sia intervenuta nel termine di sessanta giorni, rimanendo irrilevante l’avvenuto arrivo alla cancelleria del giudice oltre il termine (Cass., Sez. 2, 13 giugno 2011, n. 12932).
Tanto premesso, nella specie i sessanta giorni per la spedizione dell’opposizione a mezzo del servizio postale, decorrenti dal 21 maggio 2008, scadevano il 20 luglio 2008.
Ma poichè il 20 luglio 2008 era domenica, la scadenza doveva considerarsi prorogata al primo giorno successivo non festivo, sicchè l’opposizione, inviata con raccomandata spedita il 21 luglio, deve ritenersi tempestiva. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380- bis e 375 cod. proc. civ., per esservi accolto, ove venga data prova, da parte della ricorrente, del perfezionamento del procedimento notificatorio del ricorso per cassazione con il deposito dell’avviso di ricevimento”.
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato – preliminarmente – che la parte ricorrente ha prodotto, unitamente alla memoria depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, l’originale dell’avviso di ricevimento, attestante la rituale notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso all’Amministrazione comunale intimata;
che, nel merito, il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;
che l’ordinanza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante;
che il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.
(Omissis)

di Ezio Notte @ 18:41


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